Danno da ritardo nell’iscrizione delle imprese energivore (TAR Lombardia n. 4133 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno da ritardo, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1, legge n. 241/1990 e dell’art. 30, comma 4, cod. proc. amm., presuppone l’accertata spettanza del bene della vita richiesto. Il superamento del termine di conclusione del procedimento integra l’ingiustizia del danno solo se il privato avrebbe conseguito il provvedimento ampliativo. Il giudicato civile non preclude l’azione proposta davanti al giudice amministrativo quando petitum e causa petendi non coincidono, per essere dedotta la lesione di un interesse legittimo e non di un diritto etero-individuato. Nei confronti dell’Autorità di regolazione la domanda è inammissibile se investe il merito di scelte discrezionali.

Il Fatto

Una società attiva nella produzione di contenitori in plastica, già inserita negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia dal 2013 sotto diversa denominazione, presentava istanza nel dicembre 2019 per essere ammessa ai benefici per gli anni 2019 e 2020. Il gestore del portale telematico non processava la domanda perché la partita IVA dell’istante era mutata a seguito del trasferimento d’azienda.

Impugnati l’elenco 2020 e, con motivi aggiunti, l’elenco 2021, la società chiedeva poi, con ulteriori motivi, la condanna in solido del gestore e dell’Autorità al risarcimento del danno da ritardo. Il gestore, nelle more, aveva riconosciuto l’iscrizione per il 2019, il 2020 e il 2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta anzitutto la cessazione della materia del contendere sul ricorso introduttivo e sui primi motivi aggiunti, essendo stato riconosciuto in pendenza di giudizio il bene della vita richiesto. La pronuncia di cessazione, quale sentenza di merito, è idonea al giudicato sostanziale.

Sui secondi motivi aggiunti, l’eccezione di inammissibilità per il giudicato civile viene respinta. Sotto il profilo soggettivo le cause coincidono solo in parte, essendo il gestore estraneo al giudizio civile. Sotto il profilo oggettivo, la domanda amministrativa deduce la lesione di un interesse legittimo e contesta il cattivo esercizio di poteri autoritativi e la mancata previsione di poteri regolatori, mentre l’azione civile verteva su responsabilità aquiliana per omessa vigilanza. Il giudicato copre il petitum e la causa petendi.

Sul merito, il Collegio ricorda che la tutela risarcitoria segue il paradigma dell’art. 2043 cod. civ. e richiede la prova di fatto illecito, elemento soggettivo, danno ingiusto e nesso causale. Il procedimento, avviato il 18 febbraio 2020, avrebbe dovuto concludersi entro trenta giorni e, applicando la sospensione straordinaria, al più tardi il 20 maggio 2020. Il gestore non aveva sospeso i termini ex art. 3, comma 7, legge n. 241/1990 e le richieste documentali erano state frazionate nel tempo.

Accertati il ritardo, l’ingiustizia del danno e la colpa, il Collegio ritiene sussistente il nesso di causalità: senza il ritardo la ricorrente avrebbe compensato il credito con il fornitore prima dell’insolvenza, sopraggiunta nel novembre 2021. La domanda verso l’Autorità è invece rigettata, perché investe il merito di scelte amministrative sottratte al sindacato di legittimità. La quantificazione è rimessa ai criteri dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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