Reati spia e vincoli familiari sorreggono l’interdittiva antimafia (TAR Sicilia n. 1782 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di informativa antimafia interdittiva il pericolo di infiltrazione va accertato con valutazione unitaria degli indizi, secondo la regola del più probabile che non, non atomistica e non ancorata a logiche penalistiche di certezza. I delitti c.d. reati spia ex art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 integrano di per sé un indizio sufficiente, anche se risalenti e prosciolti o prescritti in appello, poiché l’impossibilità di provare la responsabilità penale non preclude la valutazione dei fatti sul piano della prevenzione. La vicinanza a familiari di esponenti di vertice di un clan può fondare il giudizio di pericolo, senza violare il divieto di presunzioni basate sulla sola parentela. L’istruttoria non impone la reiterazione del contraddittorio procedimentale quando l’elemento sintomatico comunicato permanga identico e l’acquisizione successiva ne costituisca solo argomento di confutazione delle osservazioni dell’interessato.

Il Fatto

Una società agricola attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili impugna dinanzi al TAR Sicilia l’informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto, con la quale si assume il pericolo di condizionamento mafioso dell’attività d’impresa. Il provvedimento richiama per relationem una precedente misura interdittiva già annullata dal giudice amministrativo per carenza di contraddittorio preventivo.

Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti la società censura la mancata instaurazione del contraddittorio su un nuovo elemento istruttorio — un pregresso rapporto di lavoro risalente al triennio 2015-2018 — e impugna la nota con cui la società controinteressata prende atto del provvedimento interdittivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal consolidato orientamento per cui la misura interdittiva, espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, non richiede accertamenti penali definitivi, ma può fondarsi su fattori sintomatici e indiziari da valutare in chiave unitaria. Richiama il canone del più probabile che non, integrato da dati di comune esperienza, come criterio guida del giudizio prognostico.

Sui reati spia il Tribunale è netto: estorsione e usura rientrano nel catalogo dell’art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 e integrano di per sé un indizio sufficiente. Il successivo proscioglimento per prescrizione in appello non elide il valore sintomatico delle condotte, poiché la valutazione prefettizia opera su un piano diverso da quello penale. Irrilevanti restano la risalenza dei fatti e il diverso contesto territoriale.

Quanto ai rapporti con familiari di esponenti del clan, il Collegio osserva che il contesto locale ristretto rende poco verosimile l’ignoranza della caratura criminale del soggetto. Il ruolo di padrino di cresima del figlio di un esponente di vertice conserva forza inferenziale anche se analogo ruolo è stato assunto in altre circostanze: nei piccoli centri il vincolo rinsalda rapporti personali percepibili all’esterno. Il carattere risalente degli elementi non comporta decadenza, occorrendo fatti nuovi positivi e il loro consolidamento.

Sul piano procedimentale, il Tribunale esclude l’obbligo di reiterare la comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011: l’elemento sintomatico della vicinanza era già stato comunicato e fatto oggetto di contraddittorio, mentre il rapporto di lavoro è stato rappresentato quale argomento di confutazione delle osservazioni dell’interessato. Sul piano sostanziale si richiama il principio per cui la presenza di un dipendente contiguo al mondo della criminalità può fondare il giudizio di pericolo anche senza ruoli apicali.

Le misure di prevenzione collaborativa risultano esperibili solo in presenza di contatti sporadici, non ravvisabili nel caso concreto, mentre la perdurante titolarità societaria in capo a stretti congiunti e il forte legame con il precedente gestore ostano a una favorevole valutazione. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, avendo l’atto impugnato natura di mera presa d’atto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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