Interdittiva antimafia e valutazione unitaria degli indizi (TAR Sicilia n. 263 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia non presuppone la prova dell’avvenuta infiltrazione mafiosa, ma richiede la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali desumere, secondo un giudizio prognostico, il pericolo di condizionamento dell’impresa. Gli indizi vanno valutati in chiave unitaria e non atomistica, secondo la regola del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza. A tale accertamento è estranea la logica penalistica della certezza oltre il ragionevole dubbio, trovando l’interdittiva fondamento nell’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, che valorizza anche i soli tentativi di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte dell’impresa. Ne deriva che i dati valorizzati dal Prefetto non debbono essere osservati isolatamente, ma nel loro complessivo quadro indiziario, nel quale ciascun elemento acquista valenza in connessione con gli altri.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale dedita alla produzione di prodotti da forno, ha impugnato il provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di Palermo, con il quale si è ritenuto che l’attività artigianale fosse interessata da infiltrazioni mafiose capaci di condizionarne scelte e indirizzi. Il provvedimento è stato notificato l’08.05.2024.
Il ricorso, notificato il 20 maggio 2024 e depositato il giorno successivo, ha chiesto l’annullamento anche del conseguente provvedimento di cancellazione dell’attività dall’albo delle imprese artigiane, adottato dalla Camera di Commercio Palermo Enna. Il ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per erronea valutazione della produzione documentale e la violazione degli art. 27 Cost. e art. 4 Cost., contestando gli elementi tratti dalla relazione del Gruppo Provinciale Interforze e la mutuazione dei dati del procedimento penale. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 270 dell’11 giugno 2024, confermata dal C.G.A. con ordinanza n. 272 del 22 luglio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui la verifica di legittimità dell’informativa va condotta su una valutazione unitaria dei fatti, i quali, considerati nel loro complesso, possono integrare un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità dell’impresa ad ingerenze della criminalità organizzata. La regola causale applicata è quella del “più probabile che non”, integrata dai dati di comune esperienza, con esclusione di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria.
Il Collegio osserva che non occorre provare l’intervenuta infiltrazione, essendo sufficiente il pericolo di ingerenza desumibile da elementi sintomatici. Tali elementi, precisa il Tribunale, non vanno considerati atomisticamente ma in modo unitario, cosicché ciascuno acquisti valenza nella connessione con gli altri. Sul piano metodologico resta fermo l’obbligo di un’argomentazione rigorosa, essendo sufficiente che l’ipotesi intorno al fatto risulti più probabile delle altre, secondo la c.d. probabilità cruciale.
Il Tribunale richiama poi l’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, che riconosce quale elemento fondante dell’informativa la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte delle imprese: si tratta di una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, volta a prevenire un evento anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.
Nel caso concreto il rischio di condizionamento emerge da un quadro di insieme: il titolare risultava rinviato a giudizio per reati aggravati dall’art. 416-bis cod. pen.; nelle vicende penali erano coinvolti altri soggetti, tra cui un cugino pregiudicato per associazione mafiosa; lo stesso titolare, quale strumento di interposizione fittizia, si era messo a disposizione del suocero, personaggio di spicco della mafia locale, essendo intervenuto nel procedimento di prevenzione conclusosi con decreto di confisca di beni immobili, confermato in appello e passato in giudicato. Da tali rapporti la Prefettura ha correttamente tratto il rischio di infiltrazione.
Il secondo motivo è infondato perché le informazioni interdittive non si fondano sugli stessi parametri dei giudizi penali e non tendono all’accertamento della colpevolezza: la misura, per la sua natura cautelare e preventiva, non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, ma di massima anticipazione della difesa sociale. Il terzo motivo è parimenti infondato, esprimendo la materia una incisione unilaterale della sfera giuridica delle imprese, bilanciata dalla previsione dell’art. 91, comma 5, cod. antimafia, che consente l’aggiornamento dell’informativa al venir meno delle circostanze rilevanti. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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