Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 1843 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia condannato l’Amministrazione al pagamento di somme di danaro è accolto quando la pretesa sia sorretta da idonea documentazione e non sia adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione strumentale al suo soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. L’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale residuo e interessi secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per il pagamento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 3.000,00, oltre spese legali distratte ai difensori antistatari. La sentenza era passata in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed era stata notificata il 6.3.2024.
Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare all’Ente di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di inerzia e di condannare la controparte alle spese con distrazione ai patroni antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Il giudice amministrativo ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per capitale residuo e interessi, dei quali va verificata misura e decorrenza secondo il titolo e la legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
È stato altresì accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che riconosce alle Amministrazioni dello Stato il predetto intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato quindi accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnazione di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti eventualmente effettuati, degli ulteriori accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali.
L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo e distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a., tenuto conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta.
Nota della Redazione
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