Difetto di giurisdizione sulle controversie relative all’ammissione alla massa passiva del credito (TAR Campania n. 5165 del 11.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative all’ammissione alla massa passiva del credito vantato verso l’ente locale dissestato appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Ai fini del riparto rileva il petitum sostanziale, da individuare in funzione della causa petendi e della natura della posizione dedotta in giudizio. Il creditore che si dolga del diniego di inserimento nella massa passiva aziona un diritto soggettivo, non un interesse legittimo. All’organo straordinario di liquidazione non compete, in materia, alcun potere discrezionale o autoritativo: i suoi provvedimenti hanno valore paritetico-ricognitivo. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso proposto davanti al giudice amministrativo.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato la deliberazione dell’Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Melito di Napoli, con la quale è stata disposta la non ammissione alla massa passiva del credito dalla stessa vantato.
L’OSL, costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame e, in via preliminare, ne ha eccepito l’inammissibilità sotto distinti profili, tra cui l’assenza di mezzi di impugnazione della delibera, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il difetto di legittimazione passiva e la carenza di interesse. A ridosso dell’udienza la ricorrente ha dichiarato di aderire all’eccezione di difetto di giurisdizione, chiedendo la declaratoria di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un rilievo consolidato nella propria giurisprudenza, richiamando propri precedenti su controversie sovrapponibili. Ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo non rileva la prospettazione delle parti, ma il petitum sostanziale, identificato in funzione della pronuncia richiesta e, soprattutto, della causa petendi: natura della posizione dedotta, fatti allegati e rapporto giuridico sottostante.
Nel caso di specie il ricorso è stato promosso dal soggetto che si afferma creditore dell’amministrazione comunale, dunque titolare di un diritto soggettivo alla realizzazione del proprio credito. La controversia investe la certezza stessa del credito, come si ricava dalla motivazione del diniego, che ha escluso la possibilità di valutare autonomamente le ragioni di certezza della pretesa, per la mancata attestazione della regolare esecuzione dei servizi e dell’eventuale pagamento.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che qualsiasi verifica, anche solo parziale, sulla bontà del credito di cui si chiede l’inserimento nel piano di rilevazione delle passività è preclusa al giudice amministrativo e spetta al giudice ordinario. Il presupposto è che all’organo straordinario di liquidazione non compete alcun potere discrezionale o autoritativo, avendo i suoi provvedimenti valore paritetico-ricognitivo. La funzione dell’organo è di mera rilevazione-accertamento, governata da canoni oggettivi tecnico-giuridici, senza momenti di discrezionalità amministrativa.
Il Collegio osserva infine che la ricorrente non lamenta violazioni procedurali correlabili a un interesse legittimo, ma la compromissione del proprio diritto di credito derivante dal diniego opposto all’inserimento nella massa passiva. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con affermazione della giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a. per la riproposizione della domanda. Le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.