Accesso del genitore al registro elettronico della figlia minore (TAR Piemonte n. 1590 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il registro elettronico scolastico, comprensivo delle credenziali di accesso permanente, costituisce documento amministrativo ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, e il genitore esercente la responsabilità genitoriale ha un interesse concreto e differenziato alla sua visione continuativa. L’istituto scolastico, pur formalmente di diritto privato, è soggetto alla disciplina sull’accesso e alla giurisdizione amministrativa quando svolge un servizio pubblico. Il diniego opposto dal genitore non può fondarsi su generiche esigenze di minimizzazione dei dati, dovendo la limitazione essere motivata rispetto alle finalità del trattamento. L’accesso pieno non integra un controllo indistinto sull’attività dell’istituto, ma la legittima visione dei soli dati dell’allieva.
Il Fatto
Il ricorrente, in qualità di genitore di una minore iscritta presso un istituto scolastico, chiedeva il rilascio delle credenziali di accesso al registro elettronico, oltre al certificato di iscrizione e a ogni atto attestante l’andamento scolastico della figlia. Affermava di aver inutilmente richiesto la documentazione e lamentava la violazione degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990.
Incostituito l’istituto, che eccepiva l’inammissibilità del ricorso e ne chiedeva il rigetto nel merito. La Sezione, con ordinanza n. 974 del 2026, ordinava l’estensione del contraddittorio alla madre della minore, adempimento eseguito dal ricorrente. Dopo memorie conclusive, la causa passava in decisione.
La Motivazione della Corte
Le eccezioni di inammissibilità vengono disattese. L’istituto, sebbene società per azioni, svolge un servizio pubblico ed è pacificamente soggetto alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, principio affermato fin da Cons. Stato, Ad. plen., n. 4 e n. 5 del 1999.
Il ricorso è tempestivo: notificato il 6 febbraio 2026 avverso il silenzio diniego formatosi sull’istanza del 22 dicembre 2025, non potendo la pregressa corrispondenza tra il difensore del ricorrente e il consulente legale dell’istituto valere come espressa decisione sull’accesso. Il ricorso inoltre non doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, alla madre della minore, non controinteressata necessaria ai sensi dell’art. 41, secondo comma, cod. proc. amm. essendo qui inesistente il provvedimento impugnato.
L’interesse all’accesso non è venuto meno. La trasmissione delle lettere d’invito ai colloqui e delle pagelle trimestrali non è pienamente satisfattiva a fronte della richiesta di accesso pieno e illimitato al registro elettronico. L’oggetto dell’istanza risponde alla nozione ampia di documento amministrativo e non dà luogo a un controllo indistinto e generalizzato sull’attività dell’istituto, mirando alla legittima visione dei soli dati riguardanti l’allieva.
Nel merito il ricorso è fondato. L’istituto ha disconosciuto il diritto del genitore all’informazione, limitando l’accesso a modalità parziali ed escludendo le credenziali del registro elettronico, che oggi è lo strumento più efficace di comunicazione tra scuola e famiglie, comprendendo assenze, voti in formazione, note disciplinari e comunicazioni. Le prospettate esigenze di minimizzazione, in relazione ai principi del Regolamento UE 2016/679, appaiono immotivate, e se la piattaforma consentisse un accesso a dati eccedenti la criticità riguarderebbe tutti i genitori e non potrebbe essere opposta selettivamente al ricorrente.
Il provvedimento che regola il divorzio riconosce al padre il diritto di ricevere informazioni dalla scuola e di partecipare agli incontri con i docenti. L’istituto è pertanto tenuto a consentire l’accesso, entro trenta giorni dalla pubblicazione, alla documentazione riguardante la minore, incluse le credenziali di accesso permanente al registro elettronico anche per gli anni successivi. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.