Natura ricognitiva dell’interdittiva e irrilevanza della revoca della sospensione (TAR Lazio n. 10153 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni, previsto dall’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, ha natura vincolata e meramente ricognitiva di un divieto stabilito direttamente dalla legge. La sua adozione non è subordinata al termine di 45 giorni previsto dalla circolare ministeriale n. 1733/2006, trattandosi di termine ordinatorio riferito alla fase istruttoria. L’atto interdittivo può essere legittimamente emanato anche dopo la revoca o la cessazione dell’efficacia della sospensione dell’attività imprenditoriale, purché la sua efficacia sia circoscritta al periodo di effettiva durata della sospensione medesima.

Il Fatto

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini, all’esito di una visita ispettiva svolta il 16 febbraio 2023, riscontrava gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e disponeva la sospensione dell’attività della società ricorrente, provvedimento poi revocato il successivo 21 febbraio, a seguito dell’adempimento delle prescrizioni e del versamento dell’oblazione.

Ciononostante, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottava il 19 giugno 2023 il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni, con efficacia dal 16 al 21 febbraio 2023. La società impugnava l’atto, deducendo la violazione del termine di 45 giorni per la conclusione del procedimento e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, disattendendo la doglianza relativa alla pretesa tardività dell’adozione del provvedimento interdittivo. Il Collegio ha precisato che l’atto interdittivo possiede una portata meramente ricognitiva di un divieto direttamente stabilito dalla legge e, in quanto tale, può essere adottato anche a distanza di tempo dalla sospensione che ne costituisce il presupposto, come già affermato dalla stessa Sezione e dal Tribunale in precedenti pronunce.

La circolare ministeriale n. 1733/2006, che fissa il termine di 45 giorni, non è idonea a inficiare la legittimità dell’atto. Il termine in essa previsto è evidentemente non perentorio, tanto che la circolare stessa utilizza l’espressione “normalmente”, ed è riferito esclusivamente all’istruttoria propedeutica delle strutture territoriali e non alla fase decisionale del Ministero.

La natura dovuta e vincolata dell’interdittiva ha indotto il Collegio a ritenere legittima anche l’adozione successiva alla sopravvenuta inefficacia della sospensione: non trattandosi di un provvedimento sanzionatorio autonomo, ma di una misura accessoria che cristallizza una condizione già realizzatasi, l’amministrazione esercita un potere-dovere di dare atto, mediante atto espresso e tracciabile, di una violazione che ha inciso sull’affidabilità dell’impresa.

Il Collegio ha quindi ritenuto correttamente perimetrato dal Ministero l’effetto interdittivo al solo periodo di efficacia della sospensione (sei giorni), in ossequio al disposto dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008. Il tempestivo adempimento delle misure prescrittive e il versamento dell’oblazione, pur integrando atti di adempimento dell’impresa, non privano di efficacia il provvedimento di sospensione, spettando esclusivamente all’Ispettorato del lavoro un provvedimento espresso di revoca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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