Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 961 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando la sentenza di condanna al rilascio della Carta elettronica del docente sia passata in giudicato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. L’Amministrazione che non dia prova dell’adempimento, né fornisca chiarimenti sulla mancata attivazione del beneficio, non vince la resistenza dell’onere della prova secondo i principi in tema di obbligazioni. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, con facoltà di delega, quale organo ausiliario e non nell’esercizio di poteri amministrativi. La penalità di mora è esclusa quando risulti sproporzionata rispetto all’esiguità e alla natura del credito, non qualificabile come fonte di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha chiesto davanti al TAR Lombardia l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale Ordinario di Bergamo le aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per l’importo di 500,00 euro annui, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione e al pagamento delle spese.
Il Ministero si è costituito depositando una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale con cui comunicava l’avvenuto pagamento delle sole spese legali. La questione arriva al giudice amministrativo perché il beneficio non risulta materialmente attivato in favore della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza del giudicato, attestato dalla cancelleria del giudice ordinario, e quindi la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Accerta poi che la notificazione del titolo esecutivo è intervenuta e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione abbia completato le procedure esecutive.
Richiama la riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022, osservando che l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme all’originale per iniziare l’esecuzione.
Nel merito il ricorso è accolto, in continuità con l’orientamento della Sezione su controversie analoghe già definite nel 2024 e nel 2025. Il Ministero non ha offerto alcun chiarimento sulla mancata attivazione del beneficio. In applicazione dei principi sull’onere della prova tra debitore e creditore, espressi dalle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, l’obbligazione non può ritenersi estinta per fatto liberatorio non provato.
Il Ministero è quindi condannato a dare esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante riconoscimento del beneficio. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine viene nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, che agirà su richiesta degli interessati quale organo ausiliario del giudice, potendo adottare gli atti necessari, inclusa l’inclusione della ricorrente tra i soggetti abilitati alla registrazione e all’attivazione della carta.
È respinta invece la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta sproporzionata e iniqua rispetto a un credito esiguo e alla complessità della gestione del contenzioso seriale. Le spese del giudizio sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del procuratore antistatario; non è riconosciuta la maggiorazione per redazione telematica, risultata di utilità nulla per la consultazione del fascicolo.
Nota della Redazione
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