Il diritto alla buonuscita include i sei scatti anche per la cessazione a domanda (TAR Sardegna n. 887 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di buonuscita spettante al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, tra cui il Corpo della Guardia di Finanza, deve essere rideterminata con l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, cui rinvia l’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66 del 2010. Il beneficio non è limitato alle ipotesi di cessazione dal servizio per età, inabilità permanente o decesso, ma spetta anche in caso di cessazione a domanda, non essendo in vigore la limitazione contenuta nell’art. 11 della l. n. 231 del 1990, abrogato dal d.lgs. n. 66 del 2010 senza reviviscenza della precedente formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379 del 1987. Il termine per la presentazione della domanda non ha effetto decadenziale, costituendo onere funzionale alla sola decorrenza del collocamento a riposo. La prescrizione del diritto alla riliquidazione decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione del rapporto.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, era stato collocato in quiescenza a domanda nel gennaio 2021, dopo aver compiuto cinquantasette anni di età e aver maturato quarantadue anni di servizio utile. Dal prospetto di liquidazione emergeva la mancata applicazione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987.
Il militare aveva pertanto agito davanti al TAR per l’accertamento del proprio diritto all’inclusione del beneficio nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, con condanna dell’INPS alla riliquidazione delle somme dovute. L’Istituto si era costituito eccependo la decadenza dalla domanda e la prescrizione della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha accolto il ricorso richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato. I giudici hanno chiarito, in primo luogo, che l’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997 concerne esclusivamente la base pensionabile definita dall’art. 13 del d.lgs. n. 503 del 1992, e non il calcolo dell’indennità di buonuscita, con la conseguenza che le relative limitazioni non possono essere estese a tale istituto.
La pronuncia ha inoltre escluso che l’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231 del 1990, operata dall’art. 2268, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, abbia determinato la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379 del 1987 nella sua formulazione originaria. Non risulta pertanto in vigore la limitazione del beneficio alle sole ipotesi di cessazione dal servizio per età, inabilità permanente o decesso, con esclusione della cessazione a domanda.
Quanto al termine per la presentazione della domanda previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, il Collegio ha chiarito che il suo superamento non determina alcuna decadenza sostanziale, trattandosi di adempimento funzionale unicamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Il beneficio economico resta quindi comunque esigibile.
Infine, il TAR ha precisato che il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 1032 del 1973 non inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di servizio, bensì dal momento dell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. Tale soluzione si giustifica per la natura interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale del dovuto.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato accolto, con l’accertamento del diritto del militare a percepire i benefici economici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 e il conseguente obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita entro centottanta giorni, con accessori come per legge.
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Nota della Redazione
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