Scorrimento della graduatoria concorsuale per specialità non comparabili (TAR Lazio n. 11962 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In un concorso pubblico articolato per specialità distinte, le graduatorie finali di merito sono formate separatamente per ciascuna specialità e i relativi punteggi non sono tra loro comparabili. Ne consegue che il candidato dichiarato idoneo non vincitore nella propria specialità non può vantare una posizione di preminenza assoluta rispetto agli idonei delle altre specialità, né può pretendere che un posto resosi vacante in una diversa specialità gli venga devoluto per il solo fatto di aver riportato il punteggio più elevato tra tutti gli idonei. In difetto di una previsione della lex specialis che contempli lo scorrimento trasversale tra specialità, l’Amministrazione conserva il potere discrezionale di attribuire il posto vacante alla specialità ritenuta maggiormente bisognosa di copertura, scelta sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o manifesta irragionevolezza.
Il Fatto
Un Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso il Reparto Investigazioni Scientifiche, partecipava ad un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tredici Tenenti nel ruolo tecnico, bandito con ripartizione dei posti tra più specialità, ciascuna con propria graduatoria. Il ricorrente risultava terzo nella graduatoria della specialità “Investigazioni scientifiche – Biologia”, per la quale erano disponibili due posti, venendo così dichiarato idoneo e non vincitore. A seguito della rinuncia al posto da parte del vincitore della specialità “medicina”, l’Amministrazione militare, non essendovi altri idonei in tale specialità, devolveva il posto vacante alla specialità “Investigazioni scientifiche – Fisica”, facendo scorrere la graduatoria in favore della candidata idonea di tale specialità.
Il ricorrente impugnava gli atti, dolendosi del fatto che il posto fosse stato attribuito ad una candidata con punteggio inferiore al suo, pur avendo egli conseguito il punteggio più alto in assoluto tra tutti gli idonei non vincitori dell’intero concorso, a prescindere dalla specialità. Chiedeva pertanto l’annullamento degli atti di scorrimento, deducendo violazione della lex specialis, violazione di legge, difetto di istruttoria e disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato che il concorso si articola in specialità differenti, nell’ambito delle quali vengono accertate professionalità e competenze del tutto diverse. Da tale strutturazione deriva che i punteggi attribuiti nelle diverse specialità non sono tra loro comparabili e, pertanto, non è configurabile un’unitaria graduatoria degli idonei a prescindere dalla specialità di appartenenza, così come non è configurabile un’unitaria graduatoria dei vincitori.
La figura del “primo classificato tra gli idonei a prescindere dalla specialità”, invocata dal ricorrente a fondamento della propria pretesa, non è contemplata in alcuna norma della lex concorsuale, né può essere dedotta come titolo idoneo a vincolare le successive scelte dell’Amministrazione in sede di scorrimento della graduatoria. Il Collegio ha quindi escluso che la valutazione conseguita dal ricorrente nella specialità biologia possa ritenersi automaticamente prevalente su quella ottenuta dalla candidata nella specialità fisica, trattandosi di giudizi non omogenei.
Quanto alla scelta di devolvere il posto vacante nella specialità medica a quella di “Investigazioni scientifiche – Fisica”, il TAR l’ha ricondotta al potere discrezionale di organizzazione dell’Amministrazione, volto a soddisfare le esigenze della specialità ritenuta maggiormente bisognosa di copertura. Tale scelta risulta sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di macroscopiche illogicità o manifesta irragionevolezza, circostanze che nel caso di specie non sono state allegate né rinvenute dal Collegio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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