Autotutela edilizia tardiva illegittima se il Comune conosceva le opere (TAR Campania n. 855 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del potere di annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria è soggetto al termine ragionevole di cui all’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241/1990, che va verificato con particolare rigore quando l’amministrazione ha avuto piena conoscenza delle opere in epoca antecedente al provvedimento annullato. Non integra il presupposto della falsa rappresentazione la mera circostanza che il tecnico di parte non abbia menzionato manufatti che i competenti uffici comunali avevano già visionato e non avevano contestato. L’annullamento in autotutela è quindi illegittimo per violazione del termine quando l’interesse pubblico concreto e attuale non è esternato e non è ponderato con l’affidamento del privato.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale con cui il Dirigente dell’Ufficio Abusivismo e Condono Edilizio del Comune ha annullato in via di autotutela il permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2021 e ha ordinato la demolizione di opere realizzate su un immobile di sua proprietà.
L’immobile era stato acquistato nel 2010 nello stato di fatto in cui si trovava. L’amministrazione ha fondato l’autotutela sul dubbio che le dichiarazioni del professionista incaricato circa l’epoca di realizzazione del sottotetto fossero non veritiere. La ricorrente ha contestato il difetto di motivazione, l’eccesso di potere e la tardività dell’esercizio del potere, dopo aver presentato una nuova istanza di accertamento di conformità per le ulteriori difformità riscontrate. Il Comune non si è costituito. Il ricorso è stato accolto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato in via prioritaria la questione del termine ragionevole per l’annullamento d’ufficio. L’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241/1990 impone all’amministrazione di esternare un interesse pubblico concreto e attuale, diverso dal mero ripristino della legalità, e di ponderarlo con gli interessi dei destinatari.
Il Comune ha fondato il provvedimento sull’asserita falsità delle dichiarazioni del tecnico relative all’esistenza del sottotetto in epoca anteriore al 1942. Il Tribunale ha disposto incombenti istruttori, chiedendo chiarimenti sullo stato del procedimento di sanatoria e copia del verbale di sopralluogo risalente al 2019.
L’istruttoria ha confermato la prospettazione della ricorrente. Al verbale erano allegate numerose fotografie dalle quali emerge che le strutture oggetto dell’ordine di demolizione erano già presenti e non erano state contestate, presumibilmente perché ritenute manufatti precari di minore rilevanza rispetto agli abusi accertati.
Da qui la conseguenza giuridica: risulta verosimile che la ricorrente non abbia provveduto alla sanatoria di tali opere perché i tecnici comunali, pur avendole viste, non le avevano considerate suscettibili di demolizione né avevano rilevato la mancanza del titolo edilizio. Non può quindi configurarsi la dedotta falsa rappresentazione negli elaborati del tecnico di parte.
Il Collegio ha inoltre rilevato che il Comune ha rilasciato nel 2025 un permesso di costruire in sanatoria, sia pure condizionandolo all’esito del giudizio. Tale atto, pur probabilmente ridondante per opere riconducibili a regimi edilizi meno onerosi, determina la sanatoria dei luoghi e delle opere. Esso conferma l’illegittimità del non corretto esercizio del potere di autotutela. Poiché la sanatoria è stata subordinata all’esito del processo, non può ritenersi cessata la materia del contendere. Il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna del Comune alle spese processuali.
Nota della Redazione
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