Installazione di container e volumi tecnici: presupposti per l’ordine di demolizione (TAR Emilia-Romagna n. 329 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’installazione di manufatti leggeri e di strutture di qualsiasi genere, quali container e armadi metallici, utilizzati come depositi o magazzini, integra nuova costruzione ai sensi della L.R. n. 15/2013 e del d.P.R. n. 380/2001, salvo che sia diretta a soddisfare esigenze temporanee. La non provvisorietà dell’installazione si desume dalla permanenza e dall’utilizzo prolungato dei manufatti, a nulla rilevando l’assenza di ancoraggio al suolo, dovendosi fare riferimento alla loro destinazione d’uso. La realizzazione di un volume tecnico necessario per l’installazione di impianti tecnologici, ove presenti caratteristiche e dimensioni non trascurabili con significativo impatto volumetrico, è riconducibile alla ristrutturazione edilizia e non all’attività edilizia libera, con conseguente legittimità dell’ordine di rimessione in pristino ex artt. 15 e 16 L.R. n. 23/2004.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare superficiario di un’area di proprietà comunale in Bologna, svolgeva attività di vendita di prodotti alimentari in un capannone ubicato su tale area, in ambito RUE di tipo “misto in trasformazione”. A seguito della constatazione di abusi edilizi, il Comune gli intimava la rimessione in pristino di talune opere abusive, in particolare cinque container, un armadio metallico e un volume tecnico per l’alloggio dei motori delle celle frigo, qualificando le prime come nuova costruzione e il terzo come ristrutturazione edilizia.

Il provvedimento sanzionatorio veniva notificato anche alla contitolare superficiaria, nonché all’istituto di credito successivamente incorporato per fusione da altro istituto. Il ricorrente, dopo la trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, agiva davanti al TAR chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di demolizione, contestando le qualificazioni giuridiche operate dall’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso, ritenendo infondate le censure relative alla qualificazione delle opere. Quanto ai container e all’armadio metallico, il ricorrente ne sosteneva l’amovibilità e l’uso precario, ma il TAR osserva che la normativa regionale e nazionale includono nella nuova costruzione anche l’installazione di manufatti leggeri e strutture di qualsiasi genere usati come depositi o magazzini, con la sola eccezione delle esigenze temporanee.

Nella specie, la permanenza dei manufatti per anni e il loro utilizzo continuativo da parte del ricorrente escludono la provvisorietà, rendendo irrilevante il mancato ancoraggio al suolo, poiché la qualificazione dell’intervento dipende dalla destinazione d’uso e non dalle modalità di posa. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la verifica della natura non precaria dell’installazione prevale sull’astratta amovibilità del manufatto.

Con riguardo al volume tecnico dei motori per le celle frigo, il ricorrente ne invocava la natura di pertinenza rientrante nell’attività edilizia libera. Il TAR osserva invece che la legislazione regionale ricomprende espressamente tra gli interventi di ristrutturazione edilizia la realizzazione di volumi tecnici necessari all’installazione di impianti tecnologici, e che l’opera non integra i presupposti della modesta entità richiesta per l’edilizia libera.

Le dimensioni del locale di cui trattasi, connotate da uno sviluppo non trascurabile e da un impatto rilevante sul territorio, ne escludono la riconducibilità alle ipotesi di intervento libero, rendendo legittimo l’ordine di ripristino comminato dall’Amministrazione anche con riferimento a tale opera.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *