Liquidazione del compenso del Commissario ad acta con decreto collegiale anche in caso di sentenza (TAR Basilicata n. 83 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione del compenso al Commissario ad acta, equiparato ai verificatori e ai consulenti tecnici d’ufficio ai sensi dell’art. 57 d.P.R. n. 115/2002, è effettuata con decreto del Presidente del Collegio, ai sensi degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, cod. proc. amm., essendo rimessa alla sentenza che definisce il giudizio solo la regolazione dell’onere a carico delle parti. La circostanza che la liquidazione sia stata disposta in sentenza non determina la nullità del decreto di liquidazione, sussistendo il potere del giudice amministrativo di provvedere anche con decreto collegiale.
Il Fatto
La società ricorrente otteneva l’accoglimento del ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 63 del 2025, con la quale era stata accolta l’istanza di accesso e condannata la Regione Basilicata al pagamento delle spese. Con successiva sentenza, il Tribunale concedeva alla Regione il termine di trenta giorni per provvedere e nominava Commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un suo funzionario delegato.
La Commissaria ad acta, insediatasi nel settembre 2025, depositava una relazione con la quale chiedeva la liquidazione delle spese per l’incarico svolto, specificando lo stato della pratica e la liquidazione delle spese di lite da parte della Regione.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2024, secondo cui la liquidazione del compenso al Commissario ad acta deve essere effettuata dal Presidente del Collegio con decreto, ai sensi degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, cod. proc. amm., essendo rimessa alla sentenza solo la regolazione dell’onere a carico delle parti. Tale pronuncia, tuttavia, non è ostativa all’emanazione di un decreto collegiale, atteso che la stessa Adunanza Plenaria ha precisato che la circostanza che la liquidazione venga decisa in sentenza, anziché con decreto del Presidente, non può determinarne la radicale nullità, sussistendo certamente il potere del giudice amministrativo di provvedere.
Il Tribunale ritiene pertanto di liquidare alla Commissaria ad acta, tenuto conto dell’attività svolta, la somma complessiva di € 500,00, ponendola a carico della Regione Basilicata.
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Nota della Redazione
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