Archiviazione nulla osta nulla senza preavviso di rigetto (TAR Lombardia n. 2551 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ingresso per lavoro subordinato, l’archiviazione del procedimento di rilascio del nulla osta, disposta per la mancata trasmissione nei termini del contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente, deve essere preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Tale garanzia partecipativa è doverosa anche nell’ambito del procedimento disciplinato dall’art. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. n. 286/1998, atteso che l’amministrazione è tenuta a valutare, nel contraddittorio con l’interessato, se la mancata tempestiva trasmissione del contratto sia dipesa da cause di forza maggiore o da circostanze comunque non imputabili al lavoratore. La violazione dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi determina l’illegittimità del provvedimento di archiviazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano aveva disposto l’archiviazione dell’istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, motivata dalla mancata trasmissione nei termini di legge del contratto di soggiorno firmato digitalmente.

Avverso tale decisione, il ricorrente lamentava la violazione delle garanzie partecipative, non essendo stato preceduto dall’avviso di avvio del procedimento e, soprattutto, dalla comunicazione dei motivi ostativi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso, rilevando in via preliminare l’assorbente fondatezza della censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative. Dalla documentazione prodotta in giudizio è emerso che il provvedimento di archiviazione non era stato preceduto, senza alcuna giustificazione, dalla comunicazione dei motivi ostativi prevista dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

La Corte ha sottolineato che tale comunicazione avrebbe consentito l’instaurazione di un proficuo contraddittorio con l’amministrazione, tanto più rilevante nel caso di specie, in cui il datore di lavoro aveva già rappresentato alla Questura che la mancata trasmissione del contratto era dipesa da un errore legato all’elevato numero di pratiche gestite in quel periodo. L’amministrazione era pertanto tenuta a valutare tale circostanza, in quanto l’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 attribuisce rilevanza non solo alle cause di forza maggiore, ma anche alle ipotesi in cui la mancata tempestiva trasmissione del contratto sia dipesa da cause “comunque non imputabili al lavoratore”.

La mancata verifica di tali circostanze nel contraddittorio tra le parti ha determinato l’illegittimità del provvedimento impugnato, con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento dell’atto. Il Collegio ha infine compensato le spese di lite, in considerazione della complessiva fattispecie sottesa al provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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