Condono edilizio in area a rischio idraulico e parere condizionato dell’Autorità di (Cons. Stato n. 6150 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, il diniego opposto dall’amministrazione comunale è legittimo quando il parere favorevole dell’Autorità di Bacino sia stato espresso in forma condizionata, subordinando la sanatoria alla previa realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico previste dal piano attuativo. La mancanza di un parere specifico per le singole unità immobiliari, ove la situazione di fatto rispetto al corso d’acqua sia identica a quella già valutata, integra un mero vizio formale, non incidente sulla legittimità del diniego. Il principio di proporzionalità di cui all’art. 8 della CEDU, nell’esecuzione dell’ordine di demolizione, opera solo in relazione all’immobile destinato ad abitazione abituale e non quando venga in rilievo la sola tutela della proprietà, né quando l’abuso sia stato realizzato con consapevolezza dell’illegittimità.
Il Fatto
Una società cooperativa acquista buona parte di un complesso edilizio composto da decine di unità immobiliari, realizzate a partire dal 1960 nel territorio di un Comune marchigiano. Parte dei fabbricati ricade in area sottoposta al vincolo paesaggistico derivante dal cosiddetto Decreto Galasso, altra parte insiste su area classificata a rischio idrogeologico elevato dal Piano di Assetto Idrogeologico.
Nel 1986 i danti causa presentano domande di condono ai sensi della legge n. 47/1985. I procedimenti vengono sospesi in attesa del piano di recupero del comprensorio, poi definiti con dinieghi e ordinanze di demolizione. La società impugna dinanzi al TAR i dinieghi e le ordinanze, unitamente agli atti di accertamento dell’inottemperanza e alle sanzioni pecuniarie. Il TAR accoglie in parte il ricorso, annullando gli atti di accertamento e le sanzioni, ma conferma i dinieghi di condono e le demolizioni. Da qui l’appello della cooperativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della lunga sospensione dei procedimenti, protrattasi per trentasei anni. L’appellante lamenta l’incoerenza dell’amministrazione, che dopo aver atteso l’attuazione del piano di recupero ha definito le istanze senza attendere la realizzazione delle opere di mitigazione. La censura è respinta: la rimozione dei manufatti abusivi risponde a pubblico interesse, e l’insediamento residenziale collocato in area ad alto rischio idraulico rende urgente la definizione dei procedimenti. Il piano di recupero, inoltre, era stato approvato da oltre dieci anni e aveva perso efficacia per decorso del termine fissato dalle norme tecniche di attuazione.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 8 della CEDU, la Corte richiama la giurisprudenza convenzionale e di legittimità. Le sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania riconoscono il principio di proporzionalità solo in relazione all’immobile destinato ad abitazione abituale, non quando venga opposta la sola tutela della proprietà. Nella specie nessuna unità è stata dimostrata quale domicilio unico di un nucleo familiare, e gli immobili risultano costruiti in consapevole spregio della normativa.
Sul parere dell’Autorità di Bacino la Corte osserva che esso, reso il 17 luglio 2007, esprimeva favore al mantenimento delle opere abusive solo a condizione dell’osservanza delle prescrizioni del piano di recupero, comprese le opere di mitigazione. Si tratta dunque di un parere favorevole condizionato, da considerarsi allo stato negativo. La mancanza di un parere specifico per le unità della cooperativa costituisce vizio meramente formale, poiché la situazione rispetto al fiume è identica a quella già valutata per altre unità del medesimo complesso.
Il parere dell’Autorità, infine, era ostativo al condono, e tale considerazione è dirimente: gli atti di diniego sono plurimotivati e la loro legittimità si fonda sul richiamo al parere e sulla mancata attuazione delle opere di mitigazione. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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