Interesse economico effettivo nelle operazioni con Paesi black list (Cass. civ. Sez. V n. 1973 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di costi sostenuti in rapporti con imprese aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata, l’effettivo interesse economico richiesto dall’art. 110, commi 10 e 11, TUIR non coincide con la sussistenza di un margine di utile tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita. Esso consiste piuttosto nella giustificazione concreta della scelta di approvvigionarsi in quel determinato Paese, per fattori specifici ulteriori rispetto al risparmio fiscale, che devono essere provati dall’impresa. Il giudice di merito che identifichi l’interesse economico con la mera economicità generale dell’operazione viola la disposizione e la sua decisione va cassata con rinvio.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, recuperando maggiori imposte dirette per asserite operazioni soggettivamente inesistenti e disconoscendo i relativi costi, pari a € 117.843,18.

La società intratteneva rapporti commerciali con un’impresa con sede negli Emirati Arabi. Per superare le difficoltà fiscali legate alla mancata reciprocità tra Italia ed Emirati, il fornitore costituiva una società di diritto inglese. L’Agenzia considerava quest’ultima una mera società interposta e applicava la disciplina dei costi sostenuti in Paesi black list. La CTP accoglieva il ricorso. La CTR, investita dell’appello dell’amministrazione, riteneva che la tecnologia acquistata fosse stata rivenduta a un cliente cinese generando introiti tassabili, e respingeva il gravame. L’Agenzia propone ricorso per cassazione con un unico motivo; la contribuente resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esclude anzitutto l’inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ., perché la censura non è fondata sul vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma sulla violazione di legge di cui al n. 3, e precisamente sull’art. 110 TUIR.

Nel merito, la normativa richiede che i costi relativi a rapporti con aziende di Paesi black list siano deducibili a condizione che sia provata l’effettiva attività commerciale dei contraenti esteri, l’effettivo interesse economico delle operazioni, la loro concreta esecuzione e, in ogni caso, la non separata indicazione dei costi nella dichiarazione annuale, requisito quest’ultimo poi eliminato dalla l. n. 296/2006.

Nella specie è incontestata l’effettività dell’operazione. Ciò che l’Agenzia contesta è la sussistenza di un effettivo interesse economico, da identificarsi nel risparmio di costo rispetto a un approvvigionamento in Paesi a fiscalità ordinaria. Tale lettura esprime la ratio della disposizione, che disincentiva i rapporti con Paesi a fiscalità privilegiata quando manchi una giustificazione concreta ulteriore rispetto al risparmio fiscale, che proprio per le peculiarità di tali Paesi deve essere dimostrata.

La sentenza d’appello, invece, fa coincidere l’interesse economico con il margine di utile tra prezzo di acquisto e di rivendita della tecnologia. Tale circostanza non qualifica l’operazione con il Paese black list, ma verifica solo l’economicità in generale dell’operazione, del tutto indifferente ai fini della disciplina speciale. Questa non richiede che le operazioni d’impresa siano realizzate con un margine di utile, bensì che l’interesse specifico risieda nell’acquisto in quel determinato Paese per fattori specifici che devono essere evidenziati da chi effettua la scelta.

La decisione impugnata è dunque frutto di un’erronea interpretazione del concetto di effettivo interesse economico di cui all’art. 110 TUIR. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia — Milano, in diversa composizione, per il riesame e la liquidazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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