Illegittima l’iscrizione tra le immobilizzazioni della partecipazione destinata alla vendita: escluso il regime Pex (Cass. civ. Sez. 5 n. 11695 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di partecipazione exemption, ai sensi dell’art. 87 t.u.i.r., il requisito della classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso è imprescindibile. Il criterio per l’allocazione tra immobilizzazioni e attivo circolante non è solo quello della durevolezza dell’investimento ma soprattutto quello della destinazione strategica attribuita dagli amministratori. L’iscrizione tra le immobilizzazioni è sindacabile dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, che include tra le operazioni rilevanti ai fini dell’abuso le classificazioni di bilancio. Consegue che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, deducendo la violazione di legge, solleciti in realtà una rivalutazione dell’accertamento di fatto del giudice di merito sulla destinazione alla vendita della partecipazione, accertamento non censurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla società un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2009, un maggior reddito derivante dalla plusvalenza realizzata a seguito della cessione a terzi delle quote di partecipazione in una società controllata. L’Ufficio disconosceva l’applicabilità del regime Pex, contestando la classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie, ritenuta frutto di un’operazione elusiva atteso che la partecipazione era stata economicamente destinata alla vendita sin dall’acquisizione. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale, invece, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo corretta la classificazione nell’attivo circolante con conseguente esclusione del regime di esenzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il motivo di ricorso principale, con cui la società deduceva la violazione dell’art. 87 t.u.i.r. e dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973, articolato in due censure: la prima, sulla valorizzazione del dato formale del contratto preliminare condizionato quale indice della destinazione alla vendita; la seconda, sulla sussistenza dell’elusività dell’iscrizione in bilancio.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il disposto dell’art. 2424-bis c.c., secondo cui gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono iscritti tra le immobilizzazioni, precisando che il criterio di allocazione non è solo quello della durevolezza ma soprattutto quello della destinazione strategica attribuita dagli amministratori. L’iscrizione tra le immobilizzazioni presuppone una strategia di detenzione duratura, mentre l’investimento speculativo o destinato al disinvestimento nel breve periodo impone la classificazione nell’attivo circolante.
La Suprema Corte ha evidenziato che l’iscrizione nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso è requisito indefettibile per il regime Pex, ma la scelta classificatoria può essere sindacata ex art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, il cui comma 3 menziona tra le operazioni rilevanti anche le classificazioni di bilancio. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva accertato in fatto, con valutazione non censurabile in legittimità, che la partecipazione era destinata alla cessione non appena fossero state rilasciate le autorizzazioni regionali, circostanza confermata dalla sequenza degli eventi e dalle trattative prodromiche alla formalizzazione dell’intesa di vendita.
La Corte ha quindi rilevato che il ricorrente, pur deducendo formalmente una violazione di legge, mirava alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito, in quanto l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità. Ha conseguentemente dichiarato l’inammissibilità del ricorso principale, l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato e la condanna alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2424-bis c.c. – Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale
- Art. 87 TUIR – Plusvalenze esenti