Delibera ARERA 266/2022 e recupero somme indebite: diniego di tutela cautelare per atti GSE (TAR Lombardia n. 593 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La tutela cautelare può essere concessa solo se sussistono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, nonché quando gli atti impugnati siano direttamente impugnabili e riconducibili alla cognizione del giudice amministrativo. Nel caso di specie, la domanda di sospensione avverso le richieste di pagamento del GSE è stata respinta in quanto, pur essendo l’atto impugnato potenzialmente lesivo, la sua esecuzione non cagiona un danno grave e irreparabile, atteso che il recupero delle somme riscosse è comunque possibile in caso di accoglimento del ricorso nel merito. L’operatore del settore energetico, chiamato ad agire secondo criteri di qualificata diligenza, è tenuto ad approntare le misure gestionali e organizzative necessarie per fronteggiare la situazione determinata da pretese ragionevolmente prevedibili.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore agricolo, ha impugnato la deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022, nonché le richieste di pagamento del GSE adottate in data 17/02/2026 e 27/03/2026, con cui veniva richiesto il pagamento di somme per complessivi euro 186.605,01 a titolo di rideterminazione del prezzo di cessione dell’energia prodotta.
Con ricorso per motivi aggiunti, recante anche la domanda cautelare, la società ha contestato la legittimità degli atti impugnati e ha domandato la sospensione cautelare degli effetti delle richieste di pagamento, evidenziando il grave pregiudizio economico che ne sarebbe derivato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha respinto la domanda cautelare, ritenendo l’insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela richiesta. In primo luogo, il collegio ha rilevato che, con riferimento agli atti del GSE, è quantomeno dubbia la loro diretta impugnabilità e la riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo.
La Corte ha inoltre osservato che, in ragione del tempo di maturazione delle pretese avanzate dal GSE e del noto quadro normativo e disciplinare di riferimento, l’operatore del settore, che è chiamato ad agire secondo criteri di qualificata diligenza, era tenuto ad approntare le misure gestionali e organizzative necessarie per fronteggiare la situazione ora determinatasi. Tale principio vale anche per gli investimenti effettuati a fronte di pretese ragionevolmente prevedibili.
Infine, il collegio ha precisato che il recupero delle somme eventualmente riscosse sarà comunque possibile ove la decisione di merito dovesse essere favorevole al ricorrente, non configurandosi pertanto un pregiudizio grave e irreparabile ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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