Interesse del P.M. all’appello cautelare per estendere la misura ad altri reati (Cass. pen. Sez. II n. 8025 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, sussiste l’interesse concreto e attuale del pubblico ministero a proporre appello avverso l’ordinanza che abbia applicato la misura solo per alcuni dei reati contestati, al fine di conseguirne l’estensione anche agli altri, per i quali il giudice abbia ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza. Tale interesse si fonda anche sulla esigenza di cristallizzare il giudicato cautelare, che ha autonoma portata e rilevanza, e sulla incidenza della qualificazione giuridica del fatto e delle circostanze aggravanti sulla durata del termine di fase della misura. Nel procedimento cautelare è, del pari, configurabile l’interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che, pur confermando la misura, abbia attribuito al fatto una diversa qualificazione incidente sulla durata della stessa. Sono inammissibili, perché non consentite in sede di legittimità, le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.
Il Fatto
Il tribunale del riesame, accogliendo l’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza del Gip che aveva respinto l’istanza cautelare, ha ritenuto la gravità indiziaria in relazione al reato di usura contestato in un capo dell’imputazione provvisoria e la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., applicando all’indagato la misura della custodia in carcere in presenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Avverso tale provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. per asserita mancanza di interesse del pubblico ministero ad impugnare, essendo già sottoposto a custodia cautelare per altri capi, e censurando nel merito la ritenuta sussistenza della provvista indiziaria in tema di usura.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. Quanto al primo, il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, che aveva specificamente risposto alla identica censura evidenziando come l’interesse del pubblico ministero all’impugnazione fosse volto a conseguire l’estensione ad altri reati di una misura già applicata e a cristallizzare il giudicato cautelare.
La Corte ribadisce il principio secondo cui, nel procedimento cautelare, sussiste l’interesse concreto e attuale del pubblico ministero a ricorrere avverso l’ordinanza del riesame che, pur confermando la misura, abbia attribuito al fatto una diversa qualificazione incidente sulla durata della stessa, richiamando sul punto Sez. 3 n. 6738 del 2023, Sez. 6 n. 5332 del 2024 e Sez. 2 n. 17366 del 2023.
Con riferimento all’interesse ad impugnare avverso l’ordinanza che abbia applicato la misura solo per alcuni reati, la Corte richiama Sez. 5 n. 19540 del 2022, Sez. 1 n. 20286 del 2020 e, quanto alla cristallizzazione del giudicato cautelare, Sez. 4 n. 22694 del 2023, evidenziando come tale effetto abbia autonoma rilevanza anche in ragione degli effetti conseguenti alla presenza di un giudicato cautelare complessivo.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva come la difesa, lungi dall’evidenziare una violazione di legge o una motivazione apparente o manifestamente illogica, si sia limitata a richiamare l’esito delle indagini per proporre una propria alternativa lettura degli elementi, censura non consentita in sede di legittimità. Il controllo di legittimità non concerne la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento circa l’attendibilità delle fonti e la concludenza dei dati probatori, richiamando Sez. 2 n. 27866 del 2019 e Sez. F n. 47748 del 2014.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con adempimenti a carico della cancelleria ex art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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