Il giudice non valuta la prescrizione del credito processuale (Cass. pen. Sez. 1 n. 16693 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione della condanna alle spese processuali, la competenza a decidere sulla domanda avente ad oggetto la prescrizione del credito non spetta al giudice dell’esecuzione penale ma al giudice civile competente per l’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. La prescrizione del debito erariale iscritto per il recupero delle spese di mantenimento in carcere non incide sul riparto di giurisdizione tra giudice civile e giudice penale, che resta definito dalla distinzione tra il momento della statuizione penale sulle spese e la successiva quantificazione del quantum. Il giudice penale erroneamente investito, nelle forme dell’incidente di esecuzione, della domanda di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento deve dichiarare il non luogo a provvedere sull’istanza, e non il difetto di giurisdizione, senza precludere la riproposizione della domanda al giudice civile.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza aveva dichiarato inammissibili le istanze del condannato volte ad ottenere la declaratoria di intervenuta prescrizione del debito erariale, iscritto per il recupero delle spese di mantenimento in carcere e confluito in cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia delle Entrate. Il ricorrente sosteneva che la condanna alle spese del procedimento penale e al mantenimento in carcere, ai sensi dell’art. 188 cod. pen., rientrasse tra le sanzioni economiche accessorie della condanna e soggiacesse alla disciplina della prescrizione della pena di cui agli artt. 172 e 173 cod. pen. Ne deduceva la competenza del giudice penale a conoscere della vicenda estintiva, richiamando a sostegno un precedente di legittimità. Il ricorrente aveva altresì adito il giudice per una diversa vicenda estintiva relativa alla quantificazione della pena da eseguire in esito a un cumulo materiale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, facendo applicazione del principio di diritto, già affermato da Sez. 1, n. 30550 del 04/05/2023, secondo cui la competenza a decidere sulla prescrizione del credito per spese processuali spetta al giudice civile e non a quello dell’esecuzione penale.

Il Collegio ha richiamato il quadro sistematico delineato dalle Sezioni Unite Penali n. 491 del 29/09/2011, evidenziando come l’entrata in vigore del d.P.R. n. 115 del 2002 non abbia modificato il tradizionale riparto di attribuzioni tra giudice dell’esecuzione penale e giudice civile. L’art. 226 del citato d.P.R., applicando l’art. 29 del d.lgs. n. 46 del 1999, ha infatti escluso il divieto di proporre le opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. per le entrate non tributarie, consentendo che le opposizioni si propongano nelle forme ordinarie.

La Suprema Corte ha precisato che i momenti della statuizione penale sulle spese e della successiva quantificazione sono cronologicamente e ontologicamente diversi: il primo riguarda l’emissione e la portata della condanna, il secondo l’operazione contabilmente determinativa del quantum. Ne consegue che il giudice dell’esecuzione penale è chiamato a dirimere le questioni relative al primo momento, mentre il giudice civile dell’opposizione all’esecuzione deve occuparsi delle contestazioni relative alla concreta attuazione quantificatoria della statuizione penale, incluse quelle concernenti la riconducibilità di singole voci al perimetro della condanna. Qualora invece si discuta della portata stessa della statuizione, la questione appartiene alla cognizione del giudice penale.

La Corte ha quindi ritenuto inconferente il precedente invocato dal ricorrente, osservando come la sentenza Sez. 1, n. 25515 del 28/02/2024 riguardasse l’impugnazione dell’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva respinto l’istanza del pubblico ministero di declaratoria di estinzione per decorso del tempo di una pena pecuniaria, ipotesi non sovrapponibile alla contestazione della prescrizione del credito per spese processuali. Al rigetto del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 188 c.p.

Tutte le 3 sentenze sull'art. 188 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *