Riesame cautelare: valutazione unitaria degli indizi e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. IV n. 13357 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sui provvedimenti de libertate è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato e verifica, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il controllo non riguarda la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori; sono pertanto inammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente è destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. di Firenze per il reato di cui agli art. 589-bis e 589-ter cod. pen. Il Tribunale del Riesame ha rigettato l’impugnazione proposta dal difensore dell’indagato, confermando il quadro indiziario.

Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando censure di vizio di motivazione e di travisamento della prova in ordine alla esistenza del reato contestato. Il ricorrente contesta in particolare la valutazione delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, la lettura dell’informativa di polizia giudiziaria e il valore attribuito ai fotogrammi delle telecamere di sorveglianza. Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione dell’orizzonte dello scrutinio di legittimità in materia cautelare. Richiamando consolidata giurisprudenza, ribadisce che il controllo è limitato alla verifica delle ragioni giuridiche del provvedimento e della assenza di illogicità evidenti. La valutazione del peso probatorio degli indizi spetta al giudice di merito; alla Cassazione compete soltanto accertare che il decidente abbia adeguatamente dato conto delle ragioni della gravità del quadro indiziario, controllandone la congruenza logica.

Su questa base la Corte esamina le censure e ne rileva la inammissibilità. Le doglianze, sotto l’apparenza del vizio motivazionale, propongono una rilettura dei fatti già vagliati dal Tribunale del Riesame con ragionamento coerente ed esaustivo, sottraendosi al sindacato di legittimità.

Quanto alla inattendibilità della versione difensiva, la Corte osserva che essa non è stata esclusa solo per la impossibilità di risalire a titoli abilitativi alla guida o permessi di soggiorno intestati alla persona indicata, ma anche in forza di argomentazioni puntuali: le ricerche della polizia giudiziaria non avevano individuato alcun soggetto corrispondente residente nel comune indicato; i soggetti rinvenuti con quel nominativo erano entrati in Italia come turisti e avevano lasciato il Paese; non era stato trovato alcun riscontro effettivo alla versione fornita.

La Corte sottolinea che tali argomentazioni non possono essere lette in modo parcellizzato e avulso dalla complessiva analisi del quadro indiziario. Lo stesso criterio vale per la circostanza del presunto accompagnatore: i giudici di merito hanno valorizzato il fotogramma delle telecamere di sorveglianza, dal quale emergeva che alla guida vi era un uomo e non una donna, e hanno rilevato che il ricorrente utilizzava di fatto il veicolo, risultando a suo carico un procedimento per guida in stato di ebbrezza commesso proprio con quella vettura.

La Corte infine richiama gli ulteriori elementi considerati dal Tribunale: il ricorrente, il giorno successivo al sinistro, si era premurato di portare la vettura dal carrozziere riferendo di aver tamponato autonomamente contro un guard-rail; e aveva più volte tentato di sviare le indagini, dapprima indicando la presunta conducente senza fornire indicazioni precise, poi dichiarando di aver viaggiato sul sedile posteriore. Il quadro argomentativo è giudicato esaustivo, congruo e privo di fratture logiche, quindi incensurabile in sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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