La latitanza non esclude la conoscenza ma impone diligenza all’imputato (Cass. pen. Sez. 1 n. 19038 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condizione di latitanza non implica, di per sé sola, la sussistenza di una base fattuale significativa della certezza della pendenza del procedimento, sicché essa va valutata in relazione alla concreta vicenda processuale e alle circostanze specifiche che l’hanno caratterizzata. L’imputato che abbia nominato un difensore di fiducia e abbia eletto domicilio presso di lui è gravato da un onere di diligenza consistente nel mantenere i contatti con il proprio legale; l’inadempimento di tale onere esclude la configurabilità del caso fortuito o della forza maggiore e dell’ignoranza incolpevole rilevante ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. La cessazione della latitanza per arresto all’estero non determina l’illegittimità delle notificazioni eseguite nelle forme previste per il latitante fino a quando il giudice procedente non abbia avuto notizia dell’arresto.
Il Fatto
Il Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza di restituzione nel termine proposta nell’interesse di un imputato, dichiarato latitante, ai fini della proposizione dell’appello avverso la sentenza di condanna emessa in data 8 marzo 2019 e divenuta definitiva il 7 maggio successivo. L’istante era stato detenuto in Austria dal 17 dicembre 2018 al 17 ottobre 2020, periodo nel quale si era celebrato il processo a suo carico, e deduceva di non averne avuto alcuna conoscenza effettiva, essendosi interrotti i contatti con il difensore di fiducia che aveva rinunciato al mandato.
Avverso l’ordinanza di rigetto veniva proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 175 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, nonché la mancanza dei presupposti per la dichiarazione di assenza ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha premesso che il decreto di citazione a giudizio del 27 agosto 2018 era stato notificato al difensore di fiducia domiciliatario in un momento in cui l’imputato era già stato dichiarato latitante, essendo evaso dagli arresti domiciliari. Ha quindi ricordato il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23948 del 2019, secondo cui la condizione di latitanza non può ritenersi implicare necessariamente la conoscenza effettiva del procedimento, richiamando gli orientamenti della Corte EDU in materia di rinuncia implicita ai diritti difensivi.
Tale premessa non ha tuttavia condotto all’accoglimento del ricorso. La Corte ha valorizzato la circostanza che il ricorrente, al momento della notifica dell’atto introduttivo, fosse assistito da un difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio: la perdurante esistenza del rapporto di difesa fiduciaria costituisce fatto idoneo a provare l’effettiva conoscenza della pendenza del procedimento, salvo che risulti una comunicazione al giudice dell’interruzione di ogni rapporto tra legale e assistito. Nella specie, il ricorrente non aveva allegato alcuna prova della mancata conoscenza della rinuncia al mandato da parte del difensore, né della impossibilità di contattarlo.
Quanto alla detenzione all’estero, la Corte ha precisato che la cessazione dello stato di latitanza non implica l’illegittimità delle successive notificazioni, eseguite nelle forme previste per l’imputato latitante, fino a quando il giudice procedente non abbia ricevuto notizia dell’arresto. L’eventuale arresto della persona ricercata avrebbe dovuto essere comunicato alla autorità giudiziaria dalla polizia giudiziaria, ma tale evenienza non incide sulla validità degli atti già compiuti.
Ha infine escluso la ricorrenza sia dell’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 175 cod. proc. pen., non risultando la decadenza maturata per caso fortuito o forza maggiore, sia di quella di cui al comma 2, atteso che l’imputato non aveva fornito prova di non aver avuto effettiva conoscenza del processo senza sua colpa. Al contrario, l’interruzione dei contatti con il difensore di fiducia integrava un inadempimento dell’onere di diligenza a lui imputabile, tanto più che l’impugnazione avrebbe potuto essere proposta anche dalla condizione di detenuto all’estero, contattando il difensore domiciliatario. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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