Interessi creditori su conto corrente: prevalgono le condizioni della fascia di appartenenza (ABF Collegio di Milano n. 3112 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conto corrente bancario, il tasso creditore dovuto al cliente è quello risultante dalle condizioni economiche effettivamente pattuite e dal foglio informativo richiamato nel contratto, non quello eventualmente evincibile da documenti privi di contenuto negoziale. La c.d. lettera di benvenuto, che si limita a riportare l’IBAN, i dati dell’intestatario e il valore del parametro Euribor con funzione di mero promemoria, non integra modifica unilaterale delle condizioni né fonte autonoma di obbligazione. Il passaggio automatico alle condizioni della fascia di appartenenza, previsto ab origine nel foglio informativo, costituisce ordinaria esecuzione del regolamento contrattuale e non richiede alcuna proposta di modifica. La mera compilazione a penna di una casella su modulo predisposto non prova, da sola, la manomissione del documento, se non è contestata la genuinità del segno grafico e non sono allegati elementi presuntivi contrari.

Il Fatto

Il ricorrente apre nel febbraio 2024 un conto corrente presso l’intermediario, con condizioni economiche denominate “V* S*”. Lamenta di non aver ricevuto il foglio informativo, la copia del contratto e i documenti di sintesi, di non aver ricevuto le comunicazioni periodiche richieste in formato cartaceo e di non aver mai ricevuto una proposta di modifica unilaterale relativa all’azzeramento degli interessi creditori. Chiede quindi la liquidazione degli interessi a credito maturati dalla apertura del rapporto fino all’estinzione.

L’intermediario resiste sostenendo che le condizioni applicate erano quelle sottoscritte nel modulo di apertura, che già prevedevano un tasso creditore annuo nominale pari allo 0,00%, e che dopo i primi dodici mesi si è verificato un semplice passaggio automatico alle condizioni della fascia di appartenenza, anch’esse a tasso zero. Il reclamo è stato respinto e il ricorrente si è rivolto all’Arbitro.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il contenuto del contratto e del foglio informativo agli atti. Le condizioni “V* S*” si applicavano ai nuovi clienti per dodici mesi; trascorso tale periodo era previsto il passaggio automatico alla fascia di appartenenza, determinata in base alla posizione globale del cliente e alla più favorevole tra quelle applicabili. Il ricorrente è stato collocato in fascia 3, corrispondente a un range tra € 50.000,00 ed € 499.999,99, fascia nella quale il tasso creditore è comunque pari allo 0,00%.

Su questa base il Collegio esclude che vi sia stata alcuna modifica unilaterale: il mutamento delle condizioni non è stato imposto dall’intermediario, ma discende dalla struttura stessa del rapporto, già definita nel foglio informativo. Il tasso applicato corrisponde pertanto a quello esplicitato in contratto.

Quanto alla lettera di benvenuto, il Collegio riconosce che l’indicazione del parametro “Euribor 1 mese” in un documento che non ha indole informativa, ma funge da semplice promemoria dei riferimenti del conto, potrebbe in effetti generare equivoci. Auspica perciò che l’intermediario dedichi maggiore cura alla redazione dei documenti destinati alla clientela, evitando dati che, nel contesto specifico, potrebbero fuorviare. Nel caso concreto, tuttavia, la piena corrispondenza tra tasso applicato e tasso contrattuale esclude margini per accertare una condotta negligente o dolosa dell’intermediario o del consulente finanziario.

Il Collegio affronta anche il profilo della compilazione del modulo di apertura. Il ricorrente sostiene che la sezione relativa alle condizioni economiche sarebbe stata barrata a penna successivamente alla firma. Il Collegio rileva che la genuinità del segno grafico non è stata formalmente contestata e che non sono stati allegati elementi, neppure presuntivi, idonei a far ritenere il documento manomesso dopo la conclusione del contratto.

Infine, la domanda di consegna della documentazione contrattuale, formulata solo in sede di repliche, è qualificata come nuova e non viene presa in considerazione. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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