Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso costi up-front e penale (ABF Collegio di Roma n. 310 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b., nel testo applicabile ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021, il consumatore ha diritto alla riduzione non solo delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, con esclusione delle imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché comprensibile al consumatore e rispondente a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato determinato sulla curva degli interessi, mentre i costi recurring si riducono secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis). La commissione di estinzione anticipata dovuta entro le soglie di legge è legittima salvo che il ricorrente alleghi e dimostri l’assenza di oggettiva giustificazione, e va comunque ricalcolata tenendo conto degli ulteriori abbuoni riconosciuti all’esito della riduzione del costo totale del credito.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva stipulato in data 3.11.2020 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio per un montante lordo di € 40.200,00, da restituire in 120 rate mensili. Nel luglio 2024, in corrispondenza della rata n. 43 su 120, estingueva anticipatamente il finanziamento. Esperito invano il reclamo, chiedeva il rimborso di € 1.645,75 a titolo di costi non goduti, oltre a € 200,00 per spese di assistenza professionale, e la restituzione della penale di estinzione anticipata di € 196,55, asseritamente illegittima.
L’intermediario resistente eccepiva di aver operato nel rispetto della disciplina di trasparenza e del contratto, che indicava in modo dettagliato i costi ripetibili e non ripetibili. Qualificava le commissioni di distribuzione come costi di terzi non ripetibili e riteneva legittimo l’addebito della penale.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dall’art. 125-sexies t.u.b. e dalla sentenza della Corte di giustizia UE dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, che ha esteso il diritto alla riduzione del costo totale del credito a tutti i costi posti a carico del consumatore. Richiama la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento, che ha ritenuto il principio direttamente applicabile anche ai contratti anteriori alla pubblicazione della pronuncia.
Sul piano intertemporale, il Collegio rileva che l’art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, entrato in vigore il 26 maggio 2021. Le disposizioni transitorie del secondo comma sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023; la disciplina è stata poi riscritta dall’art. 27 del d.l. n. 104/2023, che per i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione richiama l’art. 125-sexies t.u.b. nel testo previgente, fatte salve le regole sull’indebito oggettivo e sull’arricchimento senza causa, e precisa che le imposte non sono soggette a riduzione.
Poiché il contratto era anteriore a tale data, si applica il testo previgente come interpretato dal Collegio di coordinamento. Quanto ai costi up-front, il criterio contrattuale è ammesso se comprensibile e proporzionato; in sua assenza si applica un’integrazione giudiziale secondo equità, con il criterio del costo ammortizzato sulla curva degli interessi. I costi recurring seguono invece il criterio di competenza economica. Il Collegio dà atto di aver uniformato il proprio orientamento a quello degli altri Collegi a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del 26 marzo 2020, anche in tema di compenso per intermediazione creditizia.
Applicando tali criteri, il Collegio quantifica in € 702,46 il rimborso ancora dovuto, importo inferiore alla pretesa della ricorrente perché questa aveva applicato il criterio lineare a tutte le commissioni. Quanto alla penale, richiamate le decisioni del Collegio di coordinamento n. 5909/20 e n. 11679/21, il Collegio osserva che l’importo rimborsato in anticipo, al netto degli abbuoni, è pari a € 18.952,75, con una commissione massima applicabile di € 189,53: la differenza rispetto alla penale addebitata è quindi di € 7,02. Il totale dovuto è di € 709,00, oltre interessi legali dalla richiesta. Respinta la richiesta di spese di assistenza professionale, in linea con la decisione n. 4580/2025 del Collegio di coordinamento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.