Agevolazioni per dipendenti da circolare interna fuori dalla competenza dell’ABF (ABF Collegio di Palermo n. 5068 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie che investano in via pregiudiziale oggetti diversi dalle operazioni e dai servizi bancari e finanziari esulano dalla competenza per materia dell’Arbitro Bancario Finanziario. Ai sensi delle Disposizioni ABF, Sezione I, par. 4 e dell’art. 1, lett. b) della Deliberazione CICR n. 275/2008, all’Arbitro possono essere sottoposte dai clienti soltanto controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Rientra quindi nel perimetro dell’inammissibilità la domanda che, lungi dal concernere il concreto svolgimento del rapporto di conto corrente, richieda di accertare in via principale l’applicabilità di agevolazioni economiche previste da una circolare interna dell’intermediario a favore del personale proveniente da altro istituto. In tali casi il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di un istituto poi acquisito tramite cessione di ramo d’azienda dall’intermediario resistente, lamenta che le condizioni riservate al personale non siano mai state applicate al proprio conto corrente. In particolare deduce che, in luogo del trattamento riconosciuto ai dipendenti dell’istituto acquirente, sia stato mantenuto un tasso creditore dello 0,025%. Rappresenta inoltre una disparità di trattamento tra il personale dei due istituti e la mancanza di un’informativa adeguata sulle due diverse convenzioni.
Parte ricorrente chiede quindi il ricalcolo degli interessi attivi sulle giacenze, lamentando la violazione dell’art. 118 TUB e delle norme sulla trasparenza bancaria. L’intermediario eccepisce in via preliminare l’incompetenza per materia dell’ABF, sostenendo che la pretesa atterrebbe all’applicazione di un tasso diverso a seguito della cessione di ramo d’azienda. Nel merito afferma che la modifica unilaterale del 2013 era favorevole ai correntisti e che la facoltà di richiedere le condizioni riservate al personale è stata concretamente offerta.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare, ritenendola assorbente. Il ricorrente chiede il ricalcolo degli interessi creditori maturati sul conto corrente nel periodo indicato, ma le condizioni di cui invoca l’applicazione sono illustrate in una circolare dell’intermediario resistente. Tale circolare consentiva al personale dell’istituto acquisito di beneficiare delle agevolazioni accordate ai dipendenti dell’acquirente, previa presentazione di apposito modulo, oppure di mantenere i conti già in essere con le relative condizioni.
Il punto decisivo è quindi la qualificazione dell’oggetto della controversia. Il Collegio richiama le Disposizioni ABF, Sezione I, par. 4 e l’art. 1, lett. b) della Deliberazione CICR n. 275/2008, che delimitano la competenza alle controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. La formulazione, secondo il costante orientamento dei Collegi, esclude la competenza dell’Arbitro in ordine a controversie che investano in via pregiudiziale altri e diversi oggetti. Il Collegio richiama sul punto Collegio Napoli n. 7060/2022, Collegio Bologna n. 9644/2018 e Collegio Roma n. 1222/2010.
Su questa base il Collegio ritiene che la controversia non concerni tanto i servizi bancari, quanto l’applicabilità al ricorrente delle agevolazioni economiche previste dalla circolare interna dell’intermediario. La cognizione di tale questione non rientra nella competenza per materia del Collegio. Nello stesso senso viene richiamata, in una fattispecie analoga, la decisione Collegio Roma n. 1222/2010.
La conseguenza è l’inammissibilità del ricorso. Il Collegio non esamina quindi il merito della doglianza sul tasso applicato, né la questione della validità della modifica unilaterale del 2013, che resta estranea al perimetro decisorio. La pronuncia si limita a rilevare il difetto di competenza, con la formula di rito che accompagna le decisioni di inammissibilità.
Nota della Redazione
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