La cessazione della materia del contendere non può fondarsi su un giudicato relativo a diversa posizione impositiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 10119 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, nel processo tributario, non può essere dichiarata dal giudice d’appello sull’erroneo presupposto di fatto che la ripresa fiscale oggetto del giudizio sia stata confermata da altra pronuncia. Il giudicato relativo all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società partecipata, che abbia confermato la ripresa degli utili extracontabili, non investe la distinta posizione del socio, cui sia stato notificato un autonomo avviso di accertamento per il recupero del reddito di capitale ex art. 47, comma 1, d.P.R. n. 917/86. In assenza di un valido titolo che giustifichi l’estinzione del giudizio, il giudice del rinvio è tenuto a pronunciarsi nel merito sull’appello proposto dall’Ufficio.
Il Fatto
Alla contribuente, socia unica di una società a responsabilità limitata, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013, recuperando a tassazione redditi di capitale derivanti dalla distribuzione di utili extracontabili, in precedenza accertati in capo alla società. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo venuto meno il presupposto impositivo a seguito dell’annullamento degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società. Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva appello, deducendo la nullità della sentenza per carenza di motivazione e ribadendo la fondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il motivo di ricorso con cui l’Agenzia delle Entrate denunciava la violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale dichiarato la cessazione della materia del contendere su un erroneo presupposto di fatto, ossia la pretesa conferma, da parte di altra sentenza d’appello, della ripresa fiscale relativa all’avviso di accertamento emesso nei confronti della contribuente.
La ricorrente ha chiarito che la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 2022 del 2021 aveva confermato la ripresa degli utili extracontabili in capo alla società, ma non aveva avuto ad oggetto il diverso avviso di accertamento relativo al reddito di capitale conseguito dalla socia, il quale era invece oggetto del giudizio di cui la sentenza impugnata aveva dichiarato l’estinzione. Tale ultima pronuncia, come rilevato dalla Corte, era stata impugnata per cassazione con ricorso rigettato con la sentenza n. 12051/2024, passata in giudicato, che aveva confermato la ripresa fiscale a carico della società.
La Corte ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla contribuente, ritenendo la censura rispettosa dei requisiti di specificità e di chiarezza. Nel merito, ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che il giudicato intervenuto riguardava esclusivamente la posizione della società e non anche quella della socia, il cui avviso di accertamento era stato emesso per la ripresa delle imposte sul reddito di capitale costituito dagli utili presuntamente distribuiti.
Ne consegue che, non essendovi i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, il giudice d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito del gravame dell’Agenzia. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese, affinché proceda a un nuovo esame dell’appello.
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Nota della Redazione
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