Compensi per una causa in Tribunale chiesti al giudice di pace: non si applica il rito speciale dell’art. 14 (Cass. civ. Sez. II n. 4218 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia liquidazione degli onorari di avvocato, alla controversia instaurata, dinanzi al giudice di pace, per prestazioni professionali rese in ambito giudiziale davanti al tribunale, non è applicabile il rito previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011. (Rv. 677311-01)
Il Fatto
Un avvocato otteneva dal Giudice di pace di Palermo un decreto ingiuntivo nei confronti di una società, sua ex cliente, per il pagamento dei compensi relativi alla difesa in una causa svoltasi davanti al Tribunale di Palermo, conclusasi con esito vittorioso. L’importo richiesto corrispondeva a quello liquidato dal Tribunale a carico della controparte soccombente.
Nel giudizio di opposizione, il Giudice di pace riteneva che la controversia, introdotta con il rito ordinario, dovesse essere trattata con il rito speciale dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011; disponeva quindi il mutamento del rito e revocava il decreto ingiuntivo, ponendo le spese a carico dell’avvocato, sul rilievo che la società aveva pagato la sorte dopo il deposito del ricorso monitorio ma prima dell’emissione del decreto. L’avvocato proponeva ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. con tre motivi; la società resisteva con controricorso. Il consigliere delegato proponeva la definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. per manifesta infondatezza, ma su istanza del ricorrente la causa veniva fissata in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il primo motivo manifestamente fondato, con assorbimento degli altri. L’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis, assoggetta al rito sommario le controversie dell’art. 28 della legge n. 794 del 1942 e le opposizioni a decreto ingiuntivo per onorari e spese spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali, attribuendo la competenza all’ufficio giudiziario adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. La norma configura una competenza funzionale, sia pure non inderogabile, di quell’ufficio (Cass. n. 3354/2024). La procedura è applicabile anche davanti al giudice di pace (Cass. n. 8929/2023, n. 19905/2023, n. 19710/2024), ma solo se la domanda riguarda compensi relativi a una controversia svolta davanti a quel giudice.
Nel caso in esame la situazione era diversa: il giudice di pace, adito in base al criterio del valore, era investito di una domanda di pagamento di compensi per attività difensiva svolta davanti al Tribunale, cioè per una lite definita da un giudice diverso. Il problema dell’applicabilità del rito dell’art. 14 poteva semmai porsi con riferimento al Tribunale di Palermo, non al giudice di pace, che avrebbe dovuto decidere la causa con il rito ordinario. Restano assorbiti il secondo motivo, sul difetto di motivazione, e il terzo, sulla regolamentazione delle spese.
L’ordinanza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Giudice di pace di Palermo, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.