Ricusazione del giudice della prevenzione: nessuna pre-cognizione nella restituzione degli atti (Cass. pen. Sez. 5 n. 16365 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione, il giudice che, a fronte di una richiesta di sequestro, emette un provvedimento di restituzione degli atti all’autorità proponente non manifesta indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto della richiesta, né sul fumus del sequestro, tale da precludere una successiva valutazione sulla nuova richiesta. La restituzione degli atti costituisce un mero invito a colmare una lacuna probatoria nell’ambito di una sottofase di un procedimento che ha carattere monofasico, a differenza del processo penale di cognizione. Ne consegue l’esclusione dell’incompatibilità del giudice ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., così come della lett. a) della medesima disposizione, non integrando il provvedimento di restituzione quell’attività pregiudicante che determina una “incompatibilità costituzionalmente necessaria”.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione presentata dal difensore della ricorrente nei confronti di due giudici del Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione. Il collegio era stato chiamato a decidere su una nuova richiesta di sequestro di prevenzione, dopo che gli stessi magistrati, in un precedente momento dello stesso procedimento, avevano restituito gli atti al Pubblico Ministero per ulteriori accertamenti. La difesa riteneva che tale attività processuale avesse determinato una situazione di incompatibilità, integrante la fattispecie di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente osservato che la decisione impugnata aveva correttamente richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2025, resa in una fattispecie sovrapponibile, nella quale si dubitava della possibilità per il giudice che aveva disposto la restituzione degli atti di disporre successivamente il sequestro di prevenzione. Sebbene il giudice rimettente avesse investito la Consulta solo della questione relativa alla lett. a) dell’art. 37 cod. proc. pen., le argomentazioni svolte nella pronuncia hanno portata più ampia e consentono di escludere l’incompatibilità anche con riferimento alla lett. b).
I giudici di legittimità hanno richiamato il concetto di “incompatibilità costituzionalmente necessaria” elaborato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 209 del 2024, che ricorre quando il medesimo giudice abbia svolto, sulla medesima res iudicanda, un’attività pregiudicante. Tale attività pregiudicante sussiste solo in presenza di quattro condizioni: valutazioni sulla medesima res iudicanda, effettuazione di una valutazione di atti strumentale alla decisione, valutazione attinente al merito dell’ipotesi accusatoria e collocazione in una diversa fase del procedimento.
Con riferimento al procedimento di prevenzione, la Corte ha evidenziato come esso non sia scandito da distinte fasi processuali, ma abbia una fisionomia monofasica. La restituzione degli atti non determina una regressione di fase, ma identifica una mera sottofase all’interno di un procedimento unitario. Pertanto, rispetto a tale sottofase non può configurarsi l’espressione di un indebito convincimento, dovendosi preservare l’esigenza di continuità all’interno di sequenze ordinate di atti che implicano apprezzamenti prodromici alla decisione conclusiva.
La Corte ha inoltre precisato che la restituzione degli atti è un provvedimento che implica un rigetto “allo stato” per insussistenza dei presupposti della misura, ma non valuta il merito: verifica solo la sufficienza degli atti di indagine compiuti. Si tratta, in sostanza, di un invito a colmare una lacuna probatoria, che non assume valenza pregiudicante rispetto alla successiva adozione del sequestro. Sulla base di tali argomentazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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