Imposta di registro su opposizione alla stima: base imponibile sull’intero importo accertato (Cass. civ. Sez. V n. 24377 del 02.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sulla sentenza resa all’esito del giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione o di occupazione temporanea, la sentenza che accerta l’esatto ammontare dell’indennità e ne dispone il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti è sentenza di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non di condanna, ed è soggetta all’aliquota proporzionale dell’1% ai sensi dell’art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. Ai fini della base imponibile occorre avere riguardo all’importo complessivamente accertato nell’atto e dallo stesso risultante, restando irrilevanti gli importi già corrisposti a titolo di indennità provvisoria, poiché criteri di determinazione del dovuto vanno tratti esclusivamente dal titolo sottoposto a tassazione, senza attingere a elementi extratestuali. Ove invece il provvedimento abbia natura di sentenza di condanna, perché emesso a seguito di domande volte a conseguire il pagamento dell’indennità definitivamente accertata e non contestata, la base imponibile va determinata al netto di quanto già versato a titolo di indennità provvisoria.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a due soggetti un avviso di liquidazione per l’imposta di registro dovuta sulla registrazione di una sentenza della Corte d’Appello di Roma. La base imponibile richiesta era di € 742.477,80, data dalla somma dell’indennità di occupazione temporanea e di quella di esproprio, con applicazione dell’aliquota del 3%.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso dei contribuenti. La Commissione regionale, in accoglimento dell’appello, qualificava la sentenza come di accertamento, applicava l’aliquota dell’1% e determinava la base imponibile sulla sola somma ancora da riscuotere. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi; una delle parti originarie restava intimata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività dell’appello, che l’Agenzia fondava sull’asserita inapplicabilità della sospensione dei termini. Viene richiamato l’art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018, che consente la definizione agevolata delle controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi, con sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione. La Corte ribadisce che l’avviso di liquidazione, ove esprima per la prima volta una pretesa fiscale maggiore di quella applicata in sede di registrazione, ha natura sostanzialmente impositiva, secondo l’insegnamento di Cass., Sez. 5, n. 20683/2021 e del più risalente orientamento su Cass., Sez. 5, n. 13136/2016. Nel caso concreto l’atto involgeva accertamenti sui presupposti e sui contenuti dell’obbligazione tributaria, sotto il profilo della base imponibile e dell’aliquota. Il primo motivo è dunque infondato.
Il secondo motivo attiene alla qualificazione della sentenza e alla determinazione della base imponibile. Quanto alla prima, la Corte ribadisce il principio secondo cui la decisione resa all’esito dell’opposizione alla stima, che accerti l’esatto ammontare dell’indennità e disponga il deposito della differenza, è sentenza di accertamento e non di condanna, con conseguente applicazione dell’aliquota dell’1% ai sensi dell’art. 8, lett. c), della Tariffa. L’ordine di deposito non costituisce il petitum dell’azione, non è pronunciato nel solo interesse dell’espropriato e rappresenta un adempimento funzionale al completamento del procedimento espropriativo, a tutela dei terzi creditori. Il Collegio richiama sul punto Cass., Sez. 5, n. 18430/2021, Sez. 5, n. 21697/2021, Sez. 6-5, n. 38045/2022 e le pronunce del 2024-2025, segnalando il superamento del contrario indirizzo di Cass., Sez. 5, n. 9137/2014.
La censura è invece fondata quanto alla base imponibile. La sentenza di merito l’aveva calcolata sugli importi ancora da versare, ma l’opposizione alla stima è giudizio di autonoma quantificazione dell’indennità nella sua interezza, come chiarito da Cass., Sez. 1, n. 9227/2023 e da Cass. n. 15414 del 2019. La sentenza sottoposta a tassazione ha accertato il diritto all’indennità nell’importo complessivo di € 742.477,80, detratto eventualmente quanto già depositato.
La Corte esclude che si possa tener conto delle somme già versate: trattandosi di imposta d’atto, i criteri di determinazione del dovuto vanno tratti esclusivamente dal titolo sottoposto a tassazione. L’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla legge n. 205 del 2017 e poi dalla legge n. 145 del 2018, impone di applicare l’imposta secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto, prescindendo da elementi extratestuali. I dubbi di legittimità costituzionale sono stati risolti da Corte cost. n. 58 del 2020. Ne segue l’accoglimento del secondo motivo, la cassazione della sentenza e l’annullamento dell’atto impositivo, con riconoscimento dell’aliquota dell’1% sull’intero importo accertato; le spese dell’intero giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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