Interessi moratori in ottemperanza senza integrare il titolo esecutivo (TAR Campania n. 706 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice non può integrare il titolo esecutivo estendendolo agli interessi moratori previsti dall’art. 1284, quarto comma, cod. civ., ove il provvedimento azionato disponga il pagamento dei soli interessi legali. Gli interessi maggiorati non costituiscono un effetto automatico della mora, ma richiedono una domanda espressa del creditore e una specifica pronuncia del giudice della cognizione, restando preclusa al giudice dell’esecuzione ogni attività di integrazione del giudicato. L’esigibilità del credito derivante da titolo giudiziale, inoltre, non è condizionata all’emissione della fattura elettronica, trattandosi di obbligazione ormai determinata nel suo ammontare. Il ricorso per ottemperanza è pertanto accolto nei limiti delle somme liquidate nel titolo e delle spese di registrazione documentate.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito ex art. 112 ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza del Comune intimato al decreto ingiuntivo n. 376/2018 del 30.01.2018, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore e reso esecutivo dalla sentenza n. 808/2025, pubblicata il 6 marzo 2025 a conclusione del giudizio di opposizione. Il decreto aveva ingiunto all’amministrazione di pagare la somma di 28.505,33, oltre interessi legali dalla domanda e spese della procedura di ingiunzione.
Il ricorrente ha allegato l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza e ha chiesto la condanna dell’ente al pagamento delle somme dovute, con applicazione degli interessi di mora ex art. 1284, quarto comma, cod. civ., oltre alla nomina di un commissario ad acta. Il Comune si è costituito sostenendo di aver riconosciuto il debito fuori bilancio e di non aver potuto pagare per il mancato invio della fattura elettronica, contestando inoltre la spettanza degli interessi moratori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione dell’amministrazione sulla mancata emissione della fattura elettronica. Trattandosi di obbligazione derivante da titolo giudiziale, il diritto di credito è perfettamente determinato ed esigibile indipendentemente da tale formalità.
Il Tribunale ha quindi verificato il rispetto delle condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, ritenendolo rispettato. Le statuizioni del titolo non avevano però ricevuto esecuzione, come riconosciuto dalla stessa amministrazione, che aveva deliberato il debito fuori bilancio senza procedere al pagamento.
Quanto agli interessi moratori, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui gli interessi maggiorati dell’art. 1284, quarto comma, cod. civ. non sono un effetto automatico della mora, ma esigono una domanda espressa del creditore e una specifica pronuncia del giudice. In mancanza, il giudicato non può essere esteso a ricomprenderli e il creditore non può esigerli in sede esecutiva, come affermato da Cons. Stato, sez. V, n. 10143 del 22 dicembre 2025, da Cass., Sez. Un., n. 12449 del 07.05.2024 e da Cass. civ., Sez. III, n. 3499 dell’11.02.2025.
Nel caso concreto il titolo disponeva il pagamento degli interessi legali senza altra indicazione. Per costante giurisprudenza, se il titolo esecutivo non contiene uno specifico accertamento sulla spettanza degli interessi per il periodo successivo alla domanda secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento, la misura degli interessi maturati dopo la domanda resta quella dell’art. 1284, comma 1, cod. civ., stante il divieto di integrare il titolo (Cass. civ., sez. lav., n. 31362 del 01.12.2025). Non risultano pertinenti i richiami alla disciplina delle transazioni commerciali e dei contratti pubblici, estranei alla fattispecie.
Il ricorso è stato accolto limitatamente alle somme liquidate nel decreto a titolo di spese di procedura e ai documentati costi di registrazione della sola sentenza n. 808/2025, con esclusione della somma di 578,38 per mancanza di idonea prova. Il Collegio ha ordinato il pagamento entro novanta giorni, nominando Commissario ad acta il Prefetto di Salerno per l’ipotesi di ulteriore inadempienza e compensando le spese di lite.
Nota della Redazione
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