Ottemperanza per il mancato accredito della Carta del Docente: il TAR nomina commissario ad acta (TAR Sardegna n. 31 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è lo strumento processuale attraverso il quale il creditore può ottenere l’esecuzione coattiva di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato il proprio diritto all’attribuzione della Carta elettronica del docente, qualora l’Amministrazione scolastica non proceda all’adempimento nel termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. L’accoglimento della domanda di ottemperanza comporta per l’Amministrazione soccombente l’obbligo di dare piena esecuzione al giudicato nel termine assegnato dal giudice, con la conseguente nomina, sin da quel momento, di un commissario ad acta che procederà in via sostitutiva in caso di ulteriore inottemperanza. Il commissario può avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, per garantire l’effettività della tutela anche in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il proprio diritto a fruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo complessivo di euro 1.000,00.
La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 22.01.2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione, l’Amministrazione non aveva tuttavia provveduto ad alcun adempimento. La parte ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza: l’avvenuta notifica della sentenza del giudice del lavoro, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda atteso che dagli atti non risultava alcuna ottemperanza alla pronuncia. Ha conseguentemente ordinato al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il TAR ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione entro novanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Quanto alle modalità di esecuzione, il Collegio ha precisato che il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei fondi destinati ai pagamenti in questione. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 400,00, tenuto conto della natura seriale del contenzioso, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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