Accesso difensivo ai verbali di controllo dei Carabinieri richiamati nell’interdittiva (TAR Calabria n. 719 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso ai documenti amministrativi la competenza territoriale si radica secondo i criteri ordinari dell’art. 13, comma 1, c.p.a., e cioè presso il giudice della sede dell’amministrazione che ha opposto il diniego, non presso il TAR davanti al quale pende il giudizio principale cui l’accesso è funzionale. L’accesso in corso di causa ex art. 116, comma 2, c.p.a. è facoltativo e integra una competenza alternativa, non funzionale, sicché non impone di proporre davanti allo stesso giudice il ricorso autonomo contro le determinazioni sull’istanza. Nel merito, i verbali dei controlli di polizia richiamati in un’informativa antimafia sono accessibili, in quanto la deroga dell’art. 1049, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 90/2010 deve essere coordinata con l’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 e con l’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990: la motivazione per relationem richiede la disponibilità degli atti richiamati.
Il Fatto
Una società destinataria di informativa interdittiva antimafia ha impugnato davanti al TAR Lombardia il provvedimento prefettizio e, nel relativo giudizio, ha chiesto in via incidentale l’ostensione degli atti istruttori, tra cui i verbali dei controlli di polizia richiamati nell’informativa. Con provvedimento cautelare quel Tribunale ha ordinato l’accesso alle note del Comando Provinciale dei Carabinieri, senza oscuramenti, e ha precisato che i verbali dei singoli controlli vanno richiesti alle forze di polizia che li hanno redatti, non evocabili in quel processo.
La società ha quindi rivolto due nuove istanze alla Stazione e alla Compagnia dei Carabinieri competenti. I dinieghi opposti, fondati sul rinvio all’art. 1049, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 90/2010, hanno dato origine al ricorso davanti al TAR Calabria, resistito dal Ministero della Difesa e dal Comando Provinciale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale, rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 15, comma 1, c.p.a., e la rigetta. Per le controversie sull’accesso il legislatore non ha dettato criteri speciali, valendo i criteri ordinari dell’art. 13, comma 1, c.p.a.: la sede dell’amministrazione e gli effetti diretti, con prevalenza di questi ultimi, secondo l’Adunanza Plenaria n. 13/2021.
Il ricorso autonomo ex art. 116, comma 1, c.p.a. dà luogo a un rapporto processuale distinto da quello instaurato con l’istanza in corso di causa. Quest’ultima è facoltativa e configura una competenza alternativa, non funzionale, rispetto a quella ordinaria. Ne discendono due conseguenze: non è precluso il ricorso autonomo contro il diniego e, per esso, si riespandono i criteri generali. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato n. 9158/2024: gli effetti del diniego incidono sul patrimonio conoscitivo della parte, ma radicare la competenza nel luogo di questa significherebbe introdurre un criterio non previsto dal codice.
Né rilevano ragioni di connessione, inderogabile ex art. 13, comma 4, c.p.a., poiché oggetto di impugnazione è solo il diniego di accesso; e la competenza relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere è comunque di questa Sezione. Nel merito, la difesa erariale aveva eccepito la carenza di interesse ostensivo, ma la società non ha ancora ottenuto i verbali, avendo inizialmente indirizzato l’istanza alla Prefettura che non li detiene.
Nel merito il ricorso è fondato. Il generico rinvio all’art. 1049, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 90/2010 è insufficiente: la disposizione contiene una norma di chiusura — “salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità” — obliterata dall’amministrazione. Il Collegio ritiene che quella locuzione introduca una deroga alla regola dell’inaccessibilità e richiami la disciplina dell’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990, che impone di rendere disponibile l’atto richiamato nella motivazione. Trova inoltre applicazione l’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, che garantisce l’accesso ai documenti necessari per difendere i propri interessi giuridici. I dinieghi vengono annullati e l’ostensione ordinata entro quindici giorni.
Nota della Redazione
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