Interessi privilegiati al saggio legale anche per il credito di regresso Sace (Cass. civ. Sez. I n. 29601 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ammissione al passivo fallimentare, la misura legale degli interessi richiamata dall’art. 2749, comma 2, cod. civ. ai fini della collocazione privilegiata deve intendersi riferita al saggio previsto dall’art. 1284 cod. civ., e non al diverso tasso eventualmente stabilito dalla legge speciale che disciplina il singolo credito. La regola vale anche per il credito di regresso della società di sostegno, sorto dopo l’apertura del concorso. L’art. 9, comma 4, d.lvo n. 123/1998 non deroga alla disciplina generale degli interessi nella procedura concorsuale. La natura speciale della legge fallimentare prevale sul richiamo a tassi di fonte settoriale.

Il Fatto

Il Tribunale di Verona, con decreto del 26/3/2021, ha rigettato l’opposizione proposta dalla società ricorrente avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento di una società. Il credito della ricorrente — a titolo di regresso per il pagamento effettuato in favore della banca creditrice della fallita — era stato ammesso al passivo in via privilegiata per capitale e interessi.

Il giudice delegato e il Tribunale hanno riconosciuto gli accessori non al tasso speciale invocato, bensì al saggio legale dalla data del pagamento fino al deposito del progetto di riparto. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi e resistito solo dalla requisitoria del pubblico ministero.

La Motivazione della Corte

I due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, contestano l’applicabilità del combinato disposto degli artt. 54, comma 3, l. fall. e 2749 cod. civ. alla materia degli interventi di sostegno per lo sviluppo delle imprese. La ricorrente sostiene che l’art. 9, comma 4, d.lvo n. 123/1998 — tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti — sia norma speciale derogatoria, e che la “misura legale” dell’art. 2749 cod. civ. vada intesa come misura determinata dalla legge che disciplina il singolo credito.

La Corte muove da un dato pacifico: il pagamento è stato effettuato dopo il fallimento della società garantita. Il credito di regresso è quindi sorto in annata successiva a quella in corso alla data di apertura della procedura concorsuale.

L’art. 2749 cod. civ. estende il privilegio agli interessi, ma li circoscrive a quelli dell’anno in corso e dell’anno precedente; per gli interessi maturati successivamente, la prelazione opera solo limitatamente alla misura legale. In materia fallimentare l’art. 54, comma 3, l. fall. equipara la dichiarazione di fallimento al pignoramento e prevede la cessazione degli interessi alla data del deposito del progetto di riparto, anche parziale. Il testo attuale, introdotto dal d.lvo n. 5/2006, recepisce l’esito della Corte costituzionale n. 162 del 2001, che aveva esteso il richiamo all’art. 2749 cod. civ..

Il punto decisivo è l’interpretazione della “misura legale”. Secondo la Corte essa non indica il saggio stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma il saggio legale generale dell’art. 1284 cod. civ., destinato ad applicarsi nella situazione di concorso tra creditori. L’argomento poggia sul parallelismo con gli artt. 2788 e 2855, comma 3, cod. civ. per i crediti pignoratizi e ipotecari e sulla natura speciale della legge fallimentare, che disciplina in via generale gli effetti dell’accertamento giudiziale dello stato d’insolvenza.

La Corte richiama la propria giurisprudenza conforme in tema di ammissione al passivo — Cass. n. 16480 del 2012, n. 8657 del 1998, n. 11033 del 1997, n. 795 del 1997, n. 6781 del 1996, n. 6852 del 1988, n. 148 del 1987 e n. 6487 del 1986 — e la conferma. Il ricorso è rigettato, senza regolamento delle spese per la mancata attività difensiva dell’intimato. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *