Prove atipiche e produzioni irrituali nel processo civile (Cass. civ. Sez. III n. 15969 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche su prove atipiche, comprese le risultanze raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, purché dia adeguata motivazione del procedimento logico seguito. Non esiste nel vigente ordinamento una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova. Quanto alla produzione documentale, ai sensi degli artt. 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ., gli atti depositati senza indice o senza comunicazione dell’elenco alle controparti sono irrituali e inutilizzabili; ma la controparte che, avendone conoscenza, non si opponga tempestivamente con la prima istanza o difesa successiva, accetta implicitamente il deposito, e la violazione del contraddittorio non è più apprezzabile.

Il Fatto

Una società in liquidazione convenne in giudizio la compagnia assicurativa per ottenere l’indennizzo dei danni subiti da un locale commerciale a causa di un incendio. La convenuta eccepì il difetto di legittimazione attiva del liquidatore e chiese la sospensione in attesa del processo penale, nel quale si contestava l’origine dolosa dell’incendio.

Il giudice di primo grado accolse la domanda. In appello la compagnia, nel frattempo incorporante l’originaria assicuratrice, dedusse l’estinzione della società attrice per cancellazione dal registro delle imprese e l’inoperatività della copertura per incendio doloso. La Corte d’appello di Ancona rigettò l’eccezione preliminare, ma in accoglimento degli altri motivi respinse la domanda risarcitoria. Il liquidatore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, formulato come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile. La ricorrente non indica alcun fatto storico in senso naturalistico, ma contesta il modo in cui il giudice ha interpretato le precedenti statuizioni. Il vizio riguarda accadimenti o circostanze, non “questioni” o “argomentazioni”; l’omessa valutazione di un elemento istruttorio non integra di per sé la censura se il fatto rilevante è stato comunque considerato.

Il secondo motivo è infondato. La Corte ribadisce che, secondo gli artt. 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ., i documenti vanno elencati nell’indice del fascicolo o comunicati alle controparti; l’inosservanza rende irrituale la produzione e ne preclude l’utilizzazione, salvo che la controparte, pur consapevole, l’abbia accettata anche implicitamente. Nel caso concreto la società attrice si era limitata a eccepire l'”assoluta inconferenza” dei documenti, non la loro inammissibilità, e aveva essa stessa depositato atti della medesima indagine penale. La corte territoriale ha dunque correttamente ritenuto ritualmente acquisiti i documenti.

Il terzo motivo è inammissibile. Muovendo dalle Sezioni Unite n. 16598 del 2016, la Corte ricorda che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. ricorre solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o in contrasto con la regola di giudizio; la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è riscontrabile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello suo proprio. La ricorrente si duole in realtà del prudente apprezzamento delle prove, sindacato precluso in sede di legittimità.

Il quarto motivo è infondato. È principio consolidato, richiamato con Cass. n. 25067 del 2018, che il giudice civile può fondare il convincimento su prove atipiche, comprese quelle raccolte in altro giudizio, senza che rilevi la divergenza delle regole di assunzione di quel procedimento. Anche in assenza dei presupposti dell’art. 654 cod. proc. pen., il giudice può trarre argomenti di prova dalle risultanze di un procedimento penale, purché espliciti il percorso del proprio libero convincimento. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi esaminando la sentenza penale di condanna, le sommarie informazioni, la relazione tecnica e le deposizioni testimoniali.

Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e alla declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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