Ristretta base sociale: le perdite non riducono gli utili extracontabili dei soci (Cass. civ. Sez. V n. 9697 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non contrasta con il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è dato dai maggiori redditi accertati induttivamente verso la società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale. Una volta operante la presunzione, spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando che i maggiori redditi non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti. Le perdite societarie rilevano solo per la determinazione del reddito tassabile in capo alla società e non possono essere invocate dal socio per ridurre gli utili extracontabili a lui distribuiti.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria accertava, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, un maggior reddito di impresa a carico di una società a ristretta base partecipativa in liquidazione, per l’anno di imposta 2012. Il maggior reddito consisteva in utili extracontabili, ossia ricavi non dichiarati. Il contribuente deteneva la quasi totalità delle quote sociali.
Di qui la rettifica del reddito dichiarato dal socio e la notifica di distinto avviso di accertamento. Esperita senza esito la mediazione, il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che respingeva quasi integralmente i motivi, prendendo atto di un accertamento con adesione intervenuto tra l’Agenzia e la società. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello del contribuente, rideterminava il reddito della società su cui calcolare gli utili del socio. L’Amministrazione ricorre per cassazione con unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, nelle società a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili. Tale presunzione non viola il divieto di presunzione di secondo grado, perché il fatto noto non è il maggior reddito accertato induttivamente verso la società, ma la ristrettezza della compagine, che comporta un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale.
Da ciò consegue che tutti i soci sono ragionevolmente consapevoli dell’esistenza degli utili extrabilancio e della loro distribuzione, in misura conforme al rispettivo apporto. Su questa presunzione il contribuente può però fornire prova contraria, dimostrando che i maggiori redditi non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti.
La Corte dà continuità anche al principio per cui, nelle società a ristretta base, non opera la presunzione ex art. 47 TUIR di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, poiché tali utili, essendo conseguiti in evasione di imposta, non generano alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che nei fatti non si è verificata, non essendo stati mai dichiarati dalla società.
Nel caso concreto, la quantificazione delle perdite operata dai giudici di appello non può assurgere a elemento decisivo nella valutazione degli utili extracontabili incassati dal socio: essa è utile solo alla determinazione del reddito tassabile in capo alla società. Oggetto della distribuzione contestata è il maggiore reddito extracontabile, realizzato parallelamente a quello legittimo e contabilizzato, dovendosi ritenere gli utili distratti dalla società e distribuiti ai soci.
Il ricorso è quindi accolto, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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