Il controricorso non richiede l’indicazione specifica degli atti e documenti ex art. 366 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 5 n. 16116 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controricorso, essendo atto privo di autonomia processuale e finalizzato a sostenere la decisione impugnata quale mera replica al ricorso, non deve rispettare con il medesimo rigore previsto per il ricorso il requisito della specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., richiamato dall’art. 370, comma 2, c.p.c.; non è inoltre richiesta la trattazione di tutti i motivi del ricorso avversario. L’obbligo motivazionale dell’accertamento è adempiuto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. L’omessa pronuncia su un motivo di appello non determina la cassazione con rinvio quando la questione è di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, potendo la Corte decidere nel merito.
Il Fatto
La società contribuente impugnò dinanzi alla commissione tributaria provinciale l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva determinato in via induttiva, anche mediante accertamenti bancari, un maggior imponibile ai fini Ires, Irap e Iva per l’anno 2013. Il giudice di primo grado accolse il ricorso, ma la commissione tributaria regionale, investita dell’appello dell’Ufficio, riformò la decisione, ritenendo il metodo induttivo giustificato da molteplici elementi che mettevano in dubbio la regolarità della contabilità e considerando i dati valorizzati idonee presunzioni non superate dalle deduzioni difensive.
Avverso la sentenza d’appello la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, lamentando la falsa applicazione delle norme in tema di accertamento induttivo e presunzioni, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul vizio di motivazione dell’avviso e la violazione delle regole sulla soccombenza.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del controricorso sollevata dalla ricorrente per asserita violazione del principio di autosufficienza. Il controricorso, osserva la Corte, è atto diretto esclusivamente a resistere all’impugnazione altrui e non propone censure autonome: pertanto il requisito della specifica indicazione degli atti e documenti, richiamato dall’art. 370, comma 2, c.p.c., può essere valutato con minor rigore rispetto al ricorso, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 17048 del 2024. Non è poi richiesta la trattazione di tutti i motivi del ricorso avversario, potendo il controricorrente circoscrivere la propria difesa ad alcune censure.
Il primo motivo, con cui si deduceva la falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, e 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600/1973 nonché degli artt. 51 e 54 d.P.R. n. 633/1972, è dichiarato inammissibile. La ricorrente, pur deducendo una violazione di legge, mira in realtà a una rivalutazione dei fatti e degli apprezzamenti istruttori compiuti dal giudice di merito, trasformando surrettiziamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Il giudice di merito, ricorda la Corte, è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili, senza dover dar conto dell’esame di tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente una motivazione logica e adeguata.
Il secondo motivo, relativo alla dedotta nullità per omessa pronuncia sull’eccezione di vizio di motivazione dell’avviso, è infondato. La Corte chiarisce che l’obbligo motivazionale dell’accertamento è adempiuto quando il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne an e quantum. Nel caso di specie, la società non aveva contestato la mancanza di elementi essenziali della motivazione, ma piuttosto un’incongruità delle ragioni delle indagini bancarie. In ogni caso, anche volendo ritenere sussistente l’omissione, la Corte richiama il principio per cui, ove la questione sia di diritto e non richieda ulteriori accertamenti, può decidere nel merito rigettando l’impugnazione.
Il terzo motivo, concernente la regolazione delle spese processuali, è respinto in quanto fondato sul presupposto, smentito, dell’accoglimento dei precedenti motivi. La sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio della soccombenza. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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