Accertamento sintetico: la Cassazione annulla per motivazione apparente la sentenza sulla prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 7594 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per motivazione apparente, la sentenza di merito che, nel giudizio di opposizione all’accertamento sintetico del reddito, rigetti la prova contraria offerta dal contribuente con un enunciato meramente assertivo, come il riferimento a una prova “non appagante”, senza rendere percepibile l’iter logico che ha condotto alla decisione. L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto quando l’atto consente al contribuente di conoscere la pretesa, anche se gli elementi essenziali risultino da atti precedenti quali l’invito al contraddittorio. In tema di prova contraria, il contribuente non deve dimostrare che le risorse non imponibili siano state utilizzate proprio per le spese contestate, ma non basta la mera disponibilità dei redditi, essendo onerato della prova di circostanze sintomatiche del loro impiego.
Il Fatto
A un broker assicurativo veniva notificato un avviso di accertamento con cui, per l’anno d’imposta 2009, l’Agenzia delle entrate determinava sinteticamente il reddito in misura nettamente superiore a quella dichiarata, sulla base di spese per un’abitazione, combustibili, energia e più automobili, nonché di rate di mutui. L’atto era stato preceduto dall’invito a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.
Sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione tributaria regionale rigettavano il ricorso del contribuente. Il giudice d’appello osservava che era onere del contribuente dimostrare che le spese fossero state sostenute con redditi esenti, prova che non era stata fornita in modo “appagante”. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, il difetto di motivazione dell’avviso, la nullità della sentenza per motivazione apparente e l’erronea individuazione dell’onere probatorio a suo carico.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo, relativo alla pretesa incompletezza dell’avviso di accertamento. Richiamando il principio per cui la motivazione deve porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa, la Corte valorizza il fatto che tutte le informazioni (spese considerate, confronto tra redditi dichiarati e accertati, aliquote) erano state portate a conoscenza del contribuente mediante l’invito al contraddittorio che aveva preceduto l’atto impositivo.
Accoglie invece il secondo motivo, ravvisando una motivazione apparente nella sentenza impugnata. Dopo aver richiamato i principi delle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014 e delle Sezioni Unite n. 16159 del 2018, la Corte rileva che l’affermazione per cui il contribuente non avrebbe fornito una prova “non appagante” della disponibilità di redditi esenti non permette di comprendere il ragionamento del giudice, né su quali elementi si sia basato per ritenere la prova insufficiente.
Il terzo motivo è infondato. La Corte chiarisce che la deduzione concernente la non contestazione di fatti allegati dal contribuente non può ridurre il thema decidendum, essendo il giudizio tributario di impugnazione dell’atto autoritativo, e che il contribuente è comunque tenuto a provare, e non solo allegare, le effettive disponibilità finanziarie nell’anno d’imposta oggetto di accertamento.
Il quarto motivo resta assorbito. La Corte, ricostruendo l’evoluzione giurisprudenziale in materia di prova contraria all’accertamento sintetico, afferma che il contribuente deve fornire la prova di circostanze sintomatiche che i redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, esenti o comunque esclusi, siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, senza che sia necessaria la prova di uno specifico impiego e senza che sia sufficiente la mera disponibilità.
La Corte accoglie pertanto il secondo motivo, assorbito il quarto, rigettando i restanti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame.
Nota della Redazione
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