Interferenze radiofoniche, obbligo di motivare la scelta del parametro tecnico applicato (Cons. Stato n. 8803 del 05.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione archivia una pratica interferenziale deve fondarsi su un’istruttoria congrua e su una motivazione che dia conto in modo puntuale del parametro tecnico applicato. Quando l’atto riconosce il mancato rispetto dei rapporti di protezione e al contempo nega l’esistenza dell’interferenza invocando una diversa raccomandazione, il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria sono evidenti. Il richiamo al Contratto di servizio Rai non citato nell’atto non sana il vizio: il potere è esercitato senza che ne sia individuato il fondamento. Il mancato rispetto dei rapporti di protezione conferma l’esistenza di un’interferenza, e l’eventuale presenza di interferenze anteriori non preclude la relativa contestazione.

Il Fatto

La società appellante, titolare degli impianti per la diffusione del segnale radiofonico del servizio pubblico, segnala al competente Ispettorato territoriale un’interferenza subita dal proprio impianto su una frequenza adiacente a quella utilizzata dalla controinteressata. All’esito delle misurazioni tecniche, l’Ispettorato dispone l’archiviazione della pratica, rilevando che, pur in presenza di un mancato rispetto dei rapporti di protezione, la ricezione del segnale risultava priva di disturbi secondo una diversa scala di qualità.

La società propone ricorso al TAR Lazio, che lo rigetta. Avverso la decisione di primo grado viene proposto appello, con censure relative al difetto di motivazione, alla contraddittorietà dell’atto, alla carenza istruttoria e alla violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità. Quella per carenza di interesse è respinta: il mancato rispetto del rapporto di protezione è acclarato nell’atto impugnato e conferma l’esistenza di un’interferenza, sicché l’oggetto del giudizio riguarda proprio le affermazioni contenute in quell’atto. Anche l’eccezione di tardività è disattesa: eventuali interferenze anteriori non precludono la contestazione, e la tempestività si valuta rispetto alla data di emanazione del provvedimento lesivo, non a quella della situazione di fatto.

Nel merito, il primo motivo è accolto sotto i profili del difetto di motivazione, della contraddittorietà e della carenza di istruttoria. L’atto di archiviazione afferma che le interferenze non sono state accertate, pur riconoscendo il mancato rispetto dei rapporti di protezione: da un lato si dà atto della violazione, dall’altro si nega l’interferenza invocando una diversa raccomandazione. Per la Corte sarebbe stata necessaria un’attività istruttoria più approfondita e una motivazione puntuale sulla scelta del parametro tecnico, tanto più che non risultano punti di riferimento certi sulla disciplina applicabile.

Rilievo decisivo assume la circostanza che lo stesso Ispettorato, con la nota successiva, ha riconosciuto che le direzioni generali ministeriali erano state interessate a ricercare una soluzione omogenea per le problematiche interferenziali. La motivazione del primo giudice, fondata sul Contratto di servizio tra Ministero e Rai, è superata dalla constatazione che quel contratto non è citato nell’atto impugnato: il potere risulta così esercitato senza che ne fosse individuato il fondamento.

La Corte richiama la sentenza Cons. Stato, Sez. VII, n. 5896 del 2023, secondo cui dal Contratto di servizio non si ricavano i criteri di risoluzione delle problematiche interferenziali con le emittenti private. L’accoglimento del primo motivo assorbe gli ulteriori; l’appello è accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è parimenti accolto, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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