Ottemperanza al giudicato civile del docente e controllo della Corte dei conti (TAR Piemonte n. 831 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la domanda di esecuzione del giudicato è fondata quando il titolo è attestato conforme all’originale, notificato presso il domicilio reale dell’Amministrazione e divenuto definitivo. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza. Accertata l’inerzia, il giudice ordina l’esecuzione e nomina Commissario ad acta, con compenso compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza. L’inerzia seriale dell’Amministrazione giustifica la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per i provvedimenti di competenza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 644/2024 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle € 791,52, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docente. Il titolo è stato pubblicato il 12.11.2024, notificato il 14.11.2024 e passato in giudicato.
Non essendo intervenuto il pagamento, la parte ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme liquidate in capitale e interessi e la nomina anticipata di un commissario per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del rito. Il titolo è stato attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, che ha abrogato la spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023. Il giudicato è stato notificato a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Il Tribunale ha poi accertato il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 e applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Il resistente non ha contestato l’omesso adempimento.
Su queste basi il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo, pagando le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente della Direzione competente.
Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzionario pubblico e di attività connessa ai compiti istituzionali. La ricorrente dovrà avvisare prontamente il commissario dell’infruttuoso decorso del termine, con istanza indicante anche il proprio codice fiscale.
Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La liquidazione, parametrata al D.M. 55/2014, è stata ridotta in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva. Infine, rilevata la natura non isolata dell’inerzia, il Collegio ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.
Nota della Redazione
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