Perfezionamento della definizione agevolata anche in pendenza del giudizio di revocazione, con estensione a tutte le controversie tributarie (Cass. civ. Sez. 5 n. 8300 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che legittima la revocazione ex art. 395 c.p.c. sussiste quando la Corte non si sia avveduta dell’avvenuto perfezionamento della definizione agevolata della lite, che non richiede la quietanza del versamento della prima rata se il saldo a debito è pari a zero per effetto di versamenti già eseguiti. Ai fini della definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 186, l. n. 197/2022, la nozione di “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate” ha portata onnicomprensiva e supera il limite degli “atti impositivi” di cui all’art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018, includendo le controversie relative ai vizi formali ed extraformali degli atti della riscossione. Il diniego dell’Agenzia fondato su tale limitazione è illegittimo. La proposizione del ricorso per revocazione non preclude il perfezionamento della definizione agevolata, che può essere dichiarata anche in tale sede, determinando la cessazione della materia del contendere del giudizio di legittimità.
Il Fatto
Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. In pendenza del giudizio di legittimità, il contribuente presentava istanza di definizione agevolata della lite, ai sensi della l. n. 197/2022, unitamente alla ricevuta di presentazione, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Corte di Cassazione, nell’ordinanza impugnata con revocazione, non si avvedeva che l’istanza non doveva essere accompagnata dalla quietanza della prima rata, in quanto l’importo versato era già pari all’intero dovuto, e decideva il merito, cassando la sentenza d’appello. Avverso tale ordinanza il contribuente proponeva ricorso per revocazione per errore di fatto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di revocazione, accertando di non essersi avveduta che nell’istanza di definizione agevolata era indicato come importo lordo dovuto lo stesso importo già versato in pendenza del giudizio. Di conseguenza, alcun ulteriore versamento era dovuto per perfezionare la definizione, che risultava quindi perfezionata con la sola presentazione della domanda. La Corte ha poi esaminato il diniego di definizione opposto dall’Agenzia nel corso del giudizio di revocazione, motivato sul presupposto che la cartella di pagamento impugnata era stata emessa a titolo definitivo per mancata impugnazione dell’imposta di registro.
Nel valutare tale diniego, la Corte ha dato rilievo al tenore letterale dell’art. 1, comma 186, l. n. 197/2022, che fa riferimento alle “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate”. Tale espressione è stata ritenuta più ampia di quella contenuta nell’art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018, che limitava la definizione alle “controversie aventi ad oggetto atti impositivi”. Questa interpretazione estensiva risulta supportata dalla circolare 2/E del 27 gennaio 2023, che chiarisce l’ambito onnicomprensivo della norma, senza limitazioni riferite alla tipologia di atti impugnati, includendo quindi anche i vizi formali ed extraformali degli atti della riscossione.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha accolto il ricorso per revocazione, revocando l’ordinanza impugnata e, in sede rescissoria, annullato l’atto di diniego della definizione agevolata, ha dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere il giudizio di legittimità. Ha inoltre compensato le spese del giudizio revocato e del subprocedimento di impugnazione del diniego, condannando l’Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di revocazione.
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Nota della Redazione
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