Interposizione elusiva ex art. 37 d.P.R. n. 600/1973 e inapplicabilità del contraddittorio ex art. 10-bis Statuto contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 11109 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 disciplina l’interposizione elusiva, reale o fittizia, qualificabile come indice rivelatore dell’illiceità fiscale dello schermo societario. Tale fattispecie è distinta dall’abuso del diritto “atipico”, oggi riconducibile all’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, sicché non soggiace alla procedura di contraddittorio preventivo “rafforzato” ivi prevista. La norma non presuppone una condotta fraudolenta, ma postula l’uso improprio o deviante di un legittimo strumento giuridico. Qualora gli elementi indiziari dimostrino il totale asservimento della società interposta all’interponente, il carico fiscale e le sanzioni sono imputati a quest’ultimo quale effettivo possessore del reddito. La prova per presunzioni non richiede un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto ignoto sia desunto da quello noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo l’id quod plerumque accidit.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento con cui imputava a un contribuente, esercente la professione di geometra, i redditi di una società in accomandita semplice, applicando l’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973. Secondo l’Ufficio, la società costituiva un mero schermo per aggirare il divieto di deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni immobili strumentali acquistati prima del 1° gennaio 2007, deducendoli come canoni di locazione ordinaria. La società aveva stipulato un contratto di leasing su un immobile, poi locato al contribuente, socio di maggioranza, a un canone di poco inferiore alla rata di leasing.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente. In sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale riformava la decisione, riconoscendo la natura elusiva dell’operazione. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 2729 c.c..
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha escluso la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, affermando che la contestazione riguardava un’ipotesi di interposizione elusiva ex art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, fattispecie distinta dall’abuso del diritto e non soggetta al contraddittorio preventivo “rafforzato”. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, tutta rivolta a preservare l’ambito applicativo della norma dopo l’introduzione dell’art. 10-bis, circoscrivendolo all’interposizione di persona, reale o fittizia.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che l’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 si applica sia all’interposizione fittizia sia a quella reale, senza richiedere un accordo simulatorio, né l’accertamento di una condotta fraudolenta. La norma postula l’uso improprio di un legittimo strumento giuridico e, in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, consente di imputare il reddito all’interponente quale effettivo possessore.
Nel caso di specie, la Commissione Regionale aveva legittimamente richiamato le proprie precedenti sentenze, indicando elementi indiziari quali: la detenzione della maggioranza delle quote, l’inattività degli altri soci, l’attribuzione all’assemblea di poteri gestori, l’acquisto di un unico immobile tramite leasing, la locazione al socio a un canone eccessivo e la percezione totale degli utili da parte del socio. Da tali elementi la Corte ha desunto la sostanziale coincidenza della società con il contribuente, rendendo inammissibile la diversa ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente.
La Corte ha altresì ribadito che il giudizio sulla sufficienza degli indizi è riservato al giudice di merito, censurabile solo per illogicità manifesta. Ha infine escluso che la ripresa fiscale dovesse essere limitata alla differenza tra il canone di locazione versato da un precedente conduttore e quello dovuto dal contribuente, poiché il risultato elusivo consisteva nell’indebita deduzione integrale dei canoni di leasing.
Nota della Redazione
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