Prescrizione di reato in continuazione fallimentare e rimodulazione della pena (Cass. pen. Sez. n. 3166 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato inserimento nel dispositivo della dichiarazione di estinzione per prescrizione di un reato, pur chiaramente affermata nella motivazione, determina l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente a tale reato, dovendosi dare prevalenza alla motivazione sul dispositivo. In tema di reati fallimentari, l’applicazione della continuazione fallimentare ex art. 219, secondo comma, n. 1), legge fall. non esclude l’autonomia ontologica delle singole fattispecie, sicché la declaratoria di prescrizione di uno dei reati unificati incide sulla quantificazione dell’aumento di pena e impone al giudice la rimodulazione del trattamento sanzionatorio, anche in ossequio al divieto di reformatio in peius. L’omessa confutazione esplicita di una memoria difensiva non determina nullità quando la motivazione complessivamente considerata disattenda la tesi in essa prospettata.

Il Fatto

La Corte di appello di Trieste confermava la sentenza di primo grado con cui tre imputati erano stati condannati per concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva, con le aggravanti della pluralità di fatti e del danno di rilevante gravità, in relazione al fallimento di una società, dichiarato nel 2014. Le condotte distrattive erano state realizzate mediante il trasferimento di merce, denaro e asset, anche attraverso contratti di affitto di rami d’azienda a canoni incongrui e il trasferimento senza corrispettivo di quote di una società controllata.

La Corte territoriale, pur dando atto in motivazione della prescrizione del reato di bancarotta preferenziale contestato al capo 5.4, non aveva inserito la corrispondente statuizione nel dispositivo, confermando tout court la decisione di primo grado e la pena inflitta. Gli imputati ricorrevano per cassazione deducendo plurimi motivi, tra cui l’omessa riqualificazione delle condotte in bancarotta preferenziale, la nullità della sentenza per vizi formali, illegittimo rigetto di istanze istruttorie e l’illegittima conferma del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione riteneva fondata l’eccezione relativa alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo 5.4: constatato il decorso del termine e valutata la chiarezza argomentativa con cui la Corte territoriale era giunta a tale conclusione, la motivazione prevale sul dispositivo. La sentenza andava quindi annullata senza rinvio limitatamente al reato prescritto.

Quanto alla determinazione della pena, la Corte ha ricordato che l’applicazione della continuazione fallimentare ex art. 219, secondo comma, n. 1), legge fall. non priva di autonomia le singole fattispecie di bancarotta unificate. Ne consegue che l’intervenuta estinzione per prescrizione di uno dei reati componenti della pluralità incide sulla quantificazione dell’aumento di pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Il giudice di appello, nel dichiarare la prescrizione, non può mantenere immutata la sanzione complessiva, dovendo procedere alla rideterminazione del trattamento, nel rispetto del divieto di reformatio in peius.

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva dichiarato prescritto uno dei reati ma non aveva modificato la pena, aggravando di fatto l’aumento per la continuazione fallimentare, anche per l’imputato non beneficiario delle attenuanti generiche. Tale operazione è stata ritenuta incompatibile con i principi enunciati. Fondata è stata altresì ritenuta la doglianza relativa alla mancata rimodulazione della pena per l’imputato cui erano state negate le circostanze attenuanti generiche.

La Corte ha invece respinto le altre censure. È stata ritenuta infondata l’eccezione di nullità per mancato accoglimento dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, atteso che il concomitante impegno professionale era prevedibile e non era stata dimostrata l’impossibilità di nominare un sostituto, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Infondati sono stati altresì giudicati i motivi volti a contestare la prova del concorso dell’amministratore di fatto, la valenza distrattiva delle condotte e l’omessa riqualificazione in bancarotta preferenziale, risultando la motivazione dei giudici di merito adeguata e logica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *