Liquidazione IVA di gruppo e omissione del quadro VK: il mancato trasferimento dell’imposta alla controllante (Cass. civ. Sez. 5 n. 8892 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della liquidazione dell’IVA di gruppo ha natura meramente endoprocedimentale, finalizzata a semplificare la liquidazione e il versamento del tributo, senza che le società controllate perdano la propria soggettività tributaria. Ne consegue che il trasferimento dell’imposta alla controllante postula la completezza del procedimento formale previsto dagli artt. 73, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 e dal d.m. n. 11065/1979, sicché l’omessa compilazione del quadro VK della dichiarazione della controllata impedisce il trasferimento stesso e preclude la compensazione con i crediti della controllante. In tema di controllo automatizzato, la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 non è necessaria quando la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione, mentre il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, comma 5, l. n. 212/2000 è obbligatorio solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, con sanzione della nullità in caso di violazione.
Il Fatto
L’Agenzia della Riscossione notificava alla società contribuente una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2012, con cui venivano recuperate IVA e IRES non versate. La società, che aveva partecipato alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo ai sensi dell’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, aveva presentato istanza di autotutela, sostenendo di aver trasferito l’imposta a debito alla società controllante, che l’aveva versata all’erario.
Rigettata l’istanza, la società impugnava la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che respingeva il ricorso. L’appello veniva parimenti rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, che riteneva la compilazione della dichiarazione carente, in particolare per l’omesso inserimento dei dati nel quadro VK. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, articolato in nove motivi, affidati a plurime censure di violazione di legge e di vizi motivazionali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando distintamente i nove motivi. In primo luogo, ha dichiarato inammissibile il motivo concernente la partecipazione alla procedura IVA di gruppo, rilevando come la contribuente mirasse, sotto l’apparente censura di vizi motivazionali, a una rivalutazione del merito. La Corte ha ribadito che, nell’ambito della liquidazione di gruppo, la controllata non perde la soggettività fiscale e che la compensazione è ammissibile solo per i crediti confluiti nella dichiarazione della controllante. L’omessa compilazione del quadro VK, come accertato dai giudici di merito, ha impedito il trasferimento dell’IVA, rendendo il procedimento incompleto.
Quanto al contraddittorio preventivo, la S.C. ha distinto l’ipotesi della comunicazione di irregolarità, non necessaria in caso di omesso versamento di somme dichiarate, da quella dell’avviso prodromico al contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, comma 5, l. n. 212/2000. La Corte ha precisato che l’obbligo di attivare tale contraddittorio sussiste solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre nella liquidazione automatizzata, di natura documentale. Nel caso di specie, la comunicazione di irregolarità era stata inviata e la contribuente aveva potuto presentare istanza di autotutela.
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di una motivazione apparente della sentenza impugnata, rammentando che il sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma di cui all’art. 54 del d.l. n. 83/2012, è circoscritto alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost. Ha, infine, ritenuto corretta la decisione della CTR laddove ha negato la legittimazione della controllata a far valere la posizione fiscale della controllante e ha ravvisato il rigetto implicito delle eccezioni formali, in quanto assorbite dalla decisione di merito sulla fondatezza della pretesa.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato e la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore dell’Agenzia delle entrate.
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Nota della Redazione
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