Inammissibile l’appello se manca la ricevuta di spedizione (Cass. civ. Sez. V n. 7840 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, il ricorso o l’appello notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale è inammissibile ove il ricorrente, al momento della costituzione, non depositi la ricevuta di spedizione del plico, l’elenco delle raccomandate recante data e timbro dell’ufficio postale, oppure l’avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario. In difetto di tali documenti, e salvi i presupposti della rimessione in termini, il giudice non può sanare l’inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992. La compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., non può fondarsi sul solo carattere d’ufficio del rilievo dell’inammissibilità.

Il Fatto

La società contribuente impugnava davanti alla CTP di Catania un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA, relativo all’anno 2006, fondato sulla ripresa a tassazione di costi indeducibili e di IVA indetraibile, in relazione a fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La Commissione provinciale accoglieva il ricorso.

La CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate, rilevando che non risultava agli atti la ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello, il cui deposito entro trenta giorni è previsto a pena di inammissibilità. Contro tale decisione l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; la contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, censurando la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo dell’Agenzia è infondato. La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 13452 del 2017, secondo cui non costituisce motivo di inammissibilità il deposito, in luogo della ricevuta di spedizione, dell’avviso di ricevimento, purché in esso la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario. Solo così l’avviso assolve la medesima funzione probatoria della ricevuta.

Richiama altresì Cass. n. 31879 del 2022, che esclude la possibilità di sanare l’inammissibilità mediante successiva esibizione ex art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, salvi i presupposti della rimessione in termini. Nel caso concreto, nei fascicoli di merito non si rinviene né la ricevuta di spedizione né l’elenco delle raccomandate, ma solo l’avviso di ricevimento, dal quale non emerge la data di spedizione.

La Corte corregge il calcolo dei termini operato dalla ricorrente: la data di ricezione dell’appello, indicata nell’avviso di ricevimento, è successiva alla scadenza del termine di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. Il termine non era quello indicato dall’Agenzia, poiché il ricorso introduttivo era stato notificato in data successiva all’entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che ha modificato l’art. 327 cod. proc. civ. L’avviso di ricevimento difetta dunque dei requisiti per sopperire al mancato deposito della ricevuta di spedizione.

Il secondo motivo è infondato: la dichiarazione di inammissibilità dell’appello impediva alla Commissione di pronunciarsi sul merito della pretesa. È invece fondato il motivo del ricorso incidentale: la CTR ha motivato la compensazione sul solo carattere d’ufficio del rilievo di inammissibilità, senza indicare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992. La soccombenza prescinde dalle ragioni processuali che l’hanno determinata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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