Vizi della cosa venduta e decorrenza della denuncia dalla scoperta effettiva (Cass. civ. Sez. II n. 553 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza previsto dall’art. 1495 c.c. per la denuncia dei vizi della cosa venduta decorre dalla effettiva scoperta dei vizi, che si realizza quando il compratore ne abbia acquisito certezza obiettiva e completa, e non dalla data in cui i vizi avrebbero potuto essere astrattamente conosciuti. Ne consegue che, quando i vizi siano appresi con la necessaria certezza solo attraverso la relazione di un consulente, il termine decorre da tale momento. Integra vizio redibitorio il difetto strutturale dell’impianto venduto che ne pregiudichi l’idoneità all’uso programmato, ancorché il malfunzionamento si manifesti attraverso il comportamento di terzi. La sentenza pronunciata secondo il modello ordinario, con successivo deposito in cancelleria, è valida e il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione effettiva.
Il Fatto
La società acquirente conveniva davanti al Tribunale la società venditrice, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per il corrispettivo di un impianto per la raccolta automatica delle uova. L’acquirente deduceva vizi e difetti del macchinario e chiedeva la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni in via riconvenzionale. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocava il decreto e rideterminava il corrispettivo dovuto in misura ridotta, rigettando la domanda risarcitoria.
La venditrice proponeva appello, deducendo la nullità della sentenza di primo grado per violazione del modello decisorio, l’insussistenza di vizi intrinseci e la decadenza dalla garanzia. La Corte d’appello rigettava il gravame, confermando integralmente la decisione. Avverso tale pronuncia la venditrice ricorreva per cassazione con quattro motivi; la controricorrente resisteva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza di primo grado, asseritamente pronunciata secondo il modello dell’art. 281-sexies c.p.c. senza la lettura in udienza del dispositivo. La Corte osserva che il modello della pronuncia breve non è stato utilizzato: la decisione è stata emessa secondo lo schema ordinario, all’esito della discussione orale, con successivo deposito in cancelleria. Manca quindi qualsiasi promiscuità tra modelli decisori e nessuna nullità si è determinata; il termine lungo di impugnazione decorreva dal deposito effettivo.
Il secondo motivo contestava l’accoglimento della riduzione del prezzo, sostenendo che il difetto derivasse da un fattore estrinseco, ossia dal comportamento degli animali. La Corte rileva che il giudice di merito ha accertato l’inidoneità dell’impianto all’uso programmato, non prevedendo l’attrezzatura dispositivi idonei a indurre gli animali a entrare nei nidi. La percentuale anomala di uova deposte fuori dai nidi integra quindi un vizio redibitorio, poiché risulta pregiudicato lo scopo dell’acquisto. L’accertamento di fatto è insindacabile in sede di legittimità.
Il terzo motivo deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte lo dichiara inammissibile: a fronte di una doppia conforme, con giudizio di appello instaurato dopo l’11 settembre 2012, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., la doglianza ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è proponibile. Non rileva che il secondo giudice abbia aggiunto argomenti ulteriori, né la ricorrente ha specificato differenze tra le rationes delle due decisioni o l’incidenza del fatto sull’esito.
Il quarto motivo censurava la decorrenza del termine di denuncia dei vizi. La Corte richiama l’orientamento consolidato: il termine dell’art. 1495 c.c. decorre dalla effettiva scoperta dei vizi, che si ha quando il compratore ne acquisisca certezza obiettiva e completa, non dalla data in cui avrebbero potuto essere astrattamente conosciuti. Il malfunzionamento non era palese e richiedeva accertamenti tecnici; la piena consapevolezza è stata raggiunta solo con la perizia del veterinario. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese e atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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