Notifica diretta della cartella esattoriale e inammissibilità del ricorso per Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 2941 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973, mediante invio diretto da parte dell’agente della riscossione di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982. Il ricorso per cassazione che non esponga, neppure in forma sintetica, i fatti di causa è inammissibile, poiché l’esposizione di cui all’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. è requisito necessario perché il giudice di legittimità acquisisca cognizione dell’oggetto dell’impugnazione. La contestazione della conformità delle copie fotostatiche prodotte, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., deve essere compiuta mediante dichiarazione che individui in modo chiaro e univoco il documento e gli aspetti differenziali.

Il Fatto

Una società proponeva ricorso avverso un avviso di intimazione emesso in relazione a carichi tributari scaturenti da presupposte cartelle di pagamento. La Commissione tributaria provinciale disattendeva l’impugnazione; la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello, confermando integralmente la decisione di primo grado.

Il giudice del gravame rilevava che le cartelle erano state regolarmente notificate ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, a mezzo raccomandata e a mezzo PEC, e che, in difetto di impugnazione, non poteva eccepirsi la dedotta prescrizione dei crediti tributari, di durata decennale, interrottasi per effetto della notifica. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi; la controricorrente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto rileva che il ricorso difetta del tutto dell’esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., requisito complementare all’esposizione dei motivi e funzionale a consentire al giudice di legittimità una cognizione chiara e completa dei fatti, anche processuali, senza ricorrere ad altre fonti. La ricorrente non individua nemmeno le ragioni di impugnazione dell’avviso di intimazione.

Nel merito dei singoli motivi, il primo si connota in termini di novità: le questioni poste non risultano trattate dalla sentenza impugnata. Il giudizio di cassazione, per sua natura, ha la funzione di controllare la difformità della decisione di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non solo le domande nuove ma anche le nuove questioni di diritto che postulino accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.

Il secondo e il terzo motivo difettano di specificità e autosufficienza. Quanto alle modalità di notifica, la Corte ribadisce che, nel caso di invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982. La prova del perfezionamento della notificazione e della relativa data è data dalla produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente produca copia della cartella, che si presume conosciuta ai sensi dell’art. 1335 cod. civ.

Sul versante probatorio, la Corte richiama il principio per cui la contestazione della conformità delle copie all’originale, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., esige una dichiarazione chiara e univoca, non essendo sufficienti clausole di stile. Quanto al contenuto dei plichi, la presunzione ex art. 1335 cod. civ. opera per la sola ipotesi di busta contenente un unico atto; ove il mittente affermi di averne inseriti più di uno e il destinatario contesti, grava sul mittente l’onere di provare che tutti gli atti fossero contenuti nel plico.

Il quarto motivo, infine, non può ricondursi al parametro dell’omesso esame di un fatto decisivo, non venendo in rilievo un fatto storico e normativo, e trascura l’accertamento del giudice del gravame, che ha correlato il termine decennale di prescrizione ai crediti tributari e non alla mancata impugnazione della cartella. Le spese seguono la soccombenza, con obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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