Termine per appellare e ultrattività del rito nell’opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ. Sez. III n. 4945 del 16.02.2023)
Principi di diritto (Massima)
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini dell’operatività del termine semestrale di decadenza dal gravame previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009, la pendenza del giudizio va individuata con riferimento al deposito del ricorso monitorio e non alla notificazione dell’atto di opposizione. Ne consegue che, se il ricorso monitorio è stato proposto anteriormente al 4 luglio 2009, si applica il termine lungo di un anno previsto dal testo previgente. Qualora il giudizio di primo grado si sia svolto con il rito ordinario anziché con quello del lavoro, per il principio di ultrattività del rito, l’appello deve essere proposto con citazione e la sua tempestività va verificata con riferimento alla data di notifica dell’atto, non a quella del deposito in cancelleria.
Il Fatto
La società, subentrata nel rapporto di locazione e sublocazione di un terreno in forza di cessione di ramo d’azienda, oppose decreto ingiuntivo ottenuto dal locatore per il pagamento di canoni, proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento danni. Il Tribunale revocò il decreto, riconobbe il credito risarcitorio e, operata la compensazione, condannò il locatore al pagamento di una somma in favore della società. La Corte d’appello, in parziale riforma, rigettò la domanda risarcitoria, ritenendo che la cedente fosse consapevole della scadenza anticipata del contratto di locazione tra i comproprietari e avesse assunto il relativo rischio stipulando la proroga. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la tardività dell’appello e la violazione delle norme sulla responsabilità del falsus procurator.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo, relativo alla dedotta tardività dell’appello, correggendo il percorso argomentativo della ricorrente. Richiama il principio consolidato secondo cui, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, la pendenza del giudizio, ai fini del termine di impugnazione, si individua nel deposito del ricorso monitorio. Poiché nella specie tale deposito risaliva al maggio 2009, anteriore all’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, trova applicazione l’art. 327 cod. proc. civ. nel testo previgente, con termine lungo di un anno, scadente il 10 maggio 2015.
Con argomentazione assorbente, la Corte evidenzia l’erroneità della tesi della ricorrente circa il momento di perfezionamento dell’appello. Il giudizio di primo grado, sebbene soggetto al rito locatizio, era stato introdotto con atto di citazione e aveva seguito il rito ordinario, senza che fosse stato disposto il mutamento. In applicazione del principio di ultrattività del rito, l’appello doveva essere proposto con citazione e la tempestività andava valutata con riferimento alla data di notifica dell’atto, spedito il 7 novembre 2014, comunque anteriore alla scadenza del termine.
Il secondo motivo è invece dichiarato inammissibile. La Corte rileva che le censure sulla responsabilità del falsus procurator ex art. 1398 cod. civ. non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sull’assenza di poteri rappresentativi, ma sulla piena consapevolezza della cedente dell’esistenza e dei termini del contratto base. Il disallineamento tra le critiche e la motivazione integra un “non motivo”, sanzionato con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ..
Parimenti inammissibile è il terzo motivo, meramente consequenziale all’accoglimento dei precedenti. Il ricorso è rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1398 c.c. – Rappresentanza senza potere
- Art. 327 c.p.c. – Decadenza dall'impugnazione
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso