Interpretazione del testamento e qualificazione del legato tra elementi intrinseci ed estrinseci (Cass. civ. Sez. II n. 797 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione del testamento, pur soggetta alle regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, si caratterizza per una più penetrante ricerca della volontà del de cuius, da individuare anzitutto negli elementi intrinseci alla scheda testamentaria, mediante l’esame globale del documento. Ove dal testo non emergano con certezza l’effettiva intenzione del disponente e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso a elementi estrinseci, purché riferibili al testatore, quali la personalità, la mentalità, la cultura o la condizione sociale e l’ambiente di vita. Il giudice di merito può attribuire alle parole usate un significato diverso da quello tecnico e letterale solo quando sia evidente, nella valutazione complessiva dell’atto, che i termini siano stati adoperati in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico. La cassazione con rinvio per vizio di motivazione attribuisce al giudice del rinvio il potere di riesaminare gli atti e di indagare anche su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo.

Il Fatto

Il legatario aveva chiesto al tribunale di dare esecuzione alla disposizione mortis causa con cui il de cuius gli aveva legato un immobile. Il figlio ed erede del disponente aveva resistito, sostenendo che l’atto costituisse una donazione nulla per difetto di forma o che fosse stato revocato da un successivo testamento. Il Tribunale, ritenuta la validità del legato, aveva ordinato la consegna dell’immobile.

La decisione era stata confermata in appello, ma la pronuncia territoriale è stata successivamente cassata con rinvio per vizio di motivazione, non avendo il giudice chiarito le ragioni della qualificazione del lascito come disposizione mortis causa. Riassunta la causa, il giudice del rinvio ha respinto l’appello e confermato la decisione di primo grado. Gli eredi del figlio del de cuius ricorrono ora in cassazione con quattro motivi; la legataria resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, che deducono la violazione dell’art. 384, commi primo e secondo, cod. proc. civ. e la falsa applicazione degli artt. 587, 601 e 1362 e ss. cod. civ., oltre che dell’art. 392 cod. proc. civ., e li dichiara infondati. Poiché la sentenza di appello era stata cassata per vizio di motivazione, il giudice del rinvio aveva il potere di riesaminare gli atti, valutare liberamente gli elementi acquisiti e indagare anche su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata.

La sentenza di legittimità aveva raccomandato di non svalutare gli elementi extra-testuali, quali i rapporti tra il de cuius ed il beneficiario, e di valutare il dato letterale in rapporto agli altri elementi. Il giudice del rinvio ha approfondito tali profili, accertando che l’uso del termine “lego” non era stato inconsapevole, essendo il disponente in grado di comprenderne il significato e gli effetti. A tali dati di fatto, unitamente alla personalità del testatore e alla mancata consegna del bene prima della morte, la Corte riconosce attitudine a rendere plausibile la qualificazione del lascito come negozio mortis causa.

La Corte enuncia il principio secondo cui l’interpretazione del testamento, pur soggetta alle regole di ermeneutica contrattuale salvo quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio, è caratterizzata da una più penetrante ricerca della volontà del testatore. Questa va individuata, ai sensi dell’art. 1362 cod. civ., anzitutto con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria. Solo ove dal testo non emergano con certezza l’intenzione del de cuius e la portata della disposizione, il giudice può ricorrere a elementi estrinseci, purché riferibili al testatore, come la personalità, la mentalità, la cultura, la condizione sociale o l’ambiente di vita.

Quanto al terzo motivo, relativo all’individuazione dell’oggetto del legato, la Corte lo ritiene infondato: il vano, originariamente adibito a bottega e poi modificato nella destinazione catastale, era ancora individuato nella successiva scrittura, elemento valutabile ai fini dell’individuazione dell’oggetto, che confermava la volontà del de cuius di disporre proprio di quel bene a prescindere dalle risultanze catastali. L’indagine sulla determinabilità in concreto dell’oggetto compete al giudice di merito, in base all’art. 1346 cod. civ.. Il quarto motivo, infine, è palesemente infondato: la questione dell’appartenenza del bene solo pro quota e della volontà di legare l’intero è oggetto di pronuncia esplicita, configurandosi un legato di cosa parzialmente altrui, con efficacia reale per la quota del disponente ed effetti obbligatori per la quota del figlio. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e aggravio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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