Motivazione apparente della CTR che sposta l’onere della prova sui costi (Cass. civ. Sez. V n. 1721 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, pur formalmente adempiendo all’obbligo di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, omette di illustrare l’iter logico seguito, così da rendere impossibile il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio. La nullità per error in procedendo colpisce anche la sentenza che, dietro la parvenza di una giustificazione, non consente di comprendere le ragioni e le basi della decisione, non attingendo il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Nella controversia tributaria sull’inerenza dei costi, la sentenza che risolva la lite applicando il principio di distribuzione dell’onere della prova, senza esaminare la specifica questione dell’idoneità probatoria delle prove alternative offerte dal contribuente a fronte della perdita incolpevole della documentazione contabile, è viziata da motivazione solo apparente.
Il Fatto
Due società, di cui una controllante obbligata in solido, impugnavano l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva ripreso a tassazione, per il 2009, costi ritenuti non documentati ai fini Ires, oltre sanzioni. L’opificio e la documentazione contabile ivi custodita erano stati distrutti da un incendio.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso delle società. La Commissione tributaria regionale, in parziale riforma, aveva accolto l’appello dell’Agenzia e confermato la ripresa a tassazione, annullando soltanto le sanzioni. Avverso tale pronuncia le contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con il quale si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. Le ricorrenti deducono che la CTR ha accolto l’appello applicando il principio di ripartizione dell’onere probatorio, senza esaminare la questione realmente devoluta, ossia l’idoneità probatoria delle prove alternative offerte sin dal primo grado.
Il Collegio ricostruisce l’orientamento consolidato sul vizio di motivazione meramente apparente. La sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze del tutto prive di motivazione, ma anche quelle che presentano un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o una motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014). Vi è motivazione apparente quando, dietro la parvenza di una giustificazione, non è possibile comprendere le ragioni e le basi della decisione, né l’iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato (Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016).
La motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente e talora sovrabbondante, risulta costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento, non attingendo il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. Sez. 5 n. 9627 del 2021; Cass. Sez. 6-5 n. 28829 del 2021).
Nel caso concreto, la CTR aveva affermato che la perdita incolpevole delle scritture contabili non esonerava la contribuente dall’onere della prova circa l’esistenza e l’inerenza dei costi, né lo spostava sulla controparte, rilevando solo come situazione autorizzativa della prova testimoniale o presuntiva, richiamando Cass. n. 5182 del 4 marzo 2011. La Corte rileva che l’accoglimento parziale del gravame si fonda su un’argomentazione non centrata sull’oggetto del contendere, concernente la verifica dell’idoneità probatoria della documentazione alternativa prodotta dalla contribuente. Si tratta di motivazione inidonea a rendere palese la ratio decidendi in relazione alle censure e al thema decidendum.
Il primo motivo è pertanto fondato, con assorbimento degli altri. La Corte fa salvo il giudicato interno formatosi, per mancata proposizione del ricorso incidentale, sulla statuizione di non debenza delle sanzioni. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese.
Nota della Redazione
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