Redditometro, prova contraria del contribuente e limiti della motivazione apparente (Cass. civ. Sez. V n. 1720 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa: accertata l’effettività fattuale degli elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, il giudice tributario non può privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità. Il contribuente può vincere la presunzione solo offrendo la prova contraria della provenienza non reddituale delle somme, dimostrando in via documentale la sussistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Il documento che si limiti a riportare le dichiarazioni del contribuente, senza accertare la fonte del provento, non assolve tale onere. In sede di legittimità, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato sulla motivazione è circoscritto al minimo costituzionale, restando denunciabili la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una contribuente un avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno di imposta 2005, recuperando a tassazione una maggiore imposta sul reddito dichiarato. La contribuente, nelle more deceduta, era stata inclusa nella lista selettiva “incrementi patrimoniali”, per avere dichiarato un imponibile ritenuto non congruente rispetto agli esborsi risultanti da investimenti patrimoniali stipulati tra il 2005 e il 2009. La rettifica era operata ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973.
La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando in diminuzione il maggior reddito. Gli eredi proponevano appello e la Commissione tributaria regionale del Lazio, estromessi tre di essi, disponeva la prosecuzione nei soli confronti dell’erede universale e rigettava il gravame. Contro tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un solo motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Commissione regionale aveva trascurato la prova documentale della disponibilità di un importo pari alla differenza tra il prezzo effettivamente incassato per la vendita di un immobile e quello risultante dall’atto pubblico. Tale provvista avrebbe dimostrato il mantenimento della capacità reddituale nel periodo accertato.
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile oltre che infondato. Il collegio regionale non ha errato nell’applicare la norma: il prezzo indicato in un preliminare non registrato non può assumere valore prevalente rispetto a quello dell’atto pubblico di vendita. Il decreto direttoriale richiamato dal contribuente riguardava esclusivamente l’applicazione di una sanzione per violazione della disciplina antiriciclaggio e non conteneva alcun accertamento sulla fonte del provento, limitandosi a riportare le dichiarazioni del sanzionato. La provvista, quindi, non poteva collegarsi univocamente alla dismissione immobiliare ai fini della prova contraria.
La Corte ha poi ricostruito la disciplina applicabile ratione temporis. L’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente tra la legge n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, prevede al quarto comma la presunzione del reddito complessivo netto sulla base di elementi indici di capacità contributiva e al quinto comma le spese per incrementi patrimoniali; il sesto comma fa salva la prova contraria documentale. Sul punto è richiamato il costante orientamento di legittimità, secondo cui il giudice tributario, accertata l’effettività degli elementi indicatori, può solo valutare la prova della provenienza non reddituale delle somme.
Quanto alla dedotta motivazione apparente, la censura si risolve in una diversa valutazione del dato probatorio e incorre in inammissibilità. La sentenza impugnata aveva chiaramente esposto le ragioni del proprio convincimento. La Corte ha inoltre rilevato che, operando la doppia conforme, l’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., come riformulato dal d.l. n. 83 del 2012, preclude la deducibilità del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., norma applicabile ratione temporis. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ha confermato che il sindacato è circoscritto al minimo costituzionale. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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